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La circolare n. 36/E/2013 più volte richiamata anche nelle nostre circolari, relativa agli impianti fotovoltaici, ha chiarito che per le strutture più grandi è necessario procedere all'operazione di accatastamento.
Gli impianti a terra sono considerati beni immobili e vanno iscritti al Catasto nella categoria D/1.
Se, invece, si tratta di strutture poste su edifici o su lastrici solari non si dovrà procedere ad alcun autonomo accatastamento, ma effettuare la rideterminazione della rendita dell'immobile a cui i pannelli sono connessi.
Se questa aumenta più del 15% rispetto al valore originario, il proprietario è tenuto a comunicare la variazione all'Agenzia del Territorio.
Se l'impianto è costruito in forza di un diritto di superficie deve essere accatastato autonomamente. Gli impianti fotovoltaici 'rurali' vanno iscritti nella categoria D/10 a condizione che siano asserviti a un'azienda agricola esistente, con un terreno di estensione non inferiore ai 10mila mq e con un impianto superiore ai 209 Kw di potenza.
Dopo alla suddetta circolare, i soggetti titolari di impianti fotovoltaici, oltre a dover rispettare le regole summenzionate, devono ripensare alle scelte effettuate sia in ambito fiscale che di bilancio.
In particolare, per quanto riguarda l'ammortamento, occorre fare attenzione alla nuova distinzione tra bene mobile e bene immobile.
E' immobile quando l'impianto è modesto e non ha autonoma rilevanza catastale, ma solo quando è qualificabile come bene mobile è possibile mantenere l'aliquota di ammortamento del 9%.
Se, invece, l'impianto deve essere fiscalmente qualificato come unità immobiliare devono essere esaminati diversi aspetti.
Il più semplice è quando l'impianto è a terra e sia il terreno che la costruzione sono di proprietà dell'impresa.
In tal caso l'aliquota perfetta di ammortamento fiscale è il 4% (da quest'anno) con scorporo del 30% per l'area di sedime qualora sia stata acquistata unitamente all'impianto.