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La detrazione del 55% prevista per gli interventi effettuati per il risparmio energetico degli edifici è stata prorogata fino al 31/12/2015.
Il DL n. 63/2013 ha previsto un incremento della detrazione nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo dallo 01/1 al 30/06/2013, con l’estensione dell’agevolazione anche alla sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa empatia, nonché agli scaldacqua a pompa di calore.
Inoltre l’art.1, comma 139, della finanziaria 2014 ha previsto un’ulteriore prolungamento dei termini di scadenza così suddivisi:
Tuttavia, entro il prossimo 31.3.2014, al fine di poter beneficiare della detrazione per le spese relative ad interventi di “risparmio energetico” iniziati nel 2013 (o in anni precedenti) che proseguono nel 2014, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel 2013 inviando l’apposito mod. IRE.
L’invio può essere effettuato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Pertanto, il mod. IRE deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate nei casi in cui:
La presentazione del mod. IRE ha lo scopo di comunicare all’Agenzia l’ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta ed in particolare in quelli precedenti rispetto all’anno in cui gli interventi sono terminati.
Il mod. IRE va presentato, da tutti i soggetti beneficiari della detrazione del risparmio energetico, titolari o meno di reddito d’impresa, ossia privati, enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale, società semplici ed associazioni professionali, ditte individuali, società di persone (snc e sas) e società di capitali (srl, spa, ecc.).
Così, ad esempio, è necessario presentare il mod. IRE se i lavori di riqualificazione e risparmio energetico per i quali si intende beneficiare della detrazione del 65%:
con sostenimento delle relative spese nelle diverse annualità.
Di contro la comunicazione non va presentata se:
La tardiva o l’omessa presentazione del Mod. Ire non comporta la decadenza della detrazione ma l’applicazione della sanzione da €. 258,00 a €.2.065,00, si precisa inoltre che l’omessa presentazione non è regolarizzabile tramite la “Remissione in bonis”.