Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Tutte le risorse di cui hai bisogno per le tue ricerche: normativa, prassi e sentenze relative al mondo dell’agricoltura (e non solo), selezionate e pubblicate dai nostri esperti.
Scopri i prodotti editoriali di ConsulenzaAgricola.it: rivista, e-book e libri per approfondire le tematiche più importanti del mondo dell’agricoltura.
Cerchi una procedura che ti aiuti nella gestione della tua azienda? Hai bisogno di un confronto per la soluzione di una problematica complessa? Scopri le nostre proposte.
Crediamo molto nell’importanza della formazione e dell’aggiornamento. Scopri gli appuntamenti in programma e tutto quello che c’è da sapere sui nostri eventi.
Continuano a pervenire al nostro ufficio studi richieste di chiarimenti e quesiti sulle modalità di accatastamento degli impianti fotovoltaici e sulla tassazione degli stessi in base alla nuova imposta IUC ( IMU e TASI) alla luce della recente Circolare 36/2013.
In primo luogo si ribadisce che la summenzionata Circolare ha precisato che gli impianti fotovoltaici sono beni immobili e pertanto devono OBBLIGATORIAMENTE essere accatastati nel rispetto delle seguenti regole:
in categoria D/1 (opifici) gli impianti a terra realizzati fuori dal contesto agricolo;
in categoria D/10 gli impianti “rurali” e cioè quelli asserviti ad una azienda agricola esistente, con terreno non inferiore a 10.000 mq. e di potenza non superiore a 200KW. In caso di impianti di potenza maggiore devono essere garantiti un fatturato dell’attività agricola maggiore rispetto a quello della vendita di energia oppure coltivare terreni per almeno 10 ettari ogni 100 KW (vedi Circolare 32/2009).
senza autonomo accatastamento gli impianti realizzati sui tetti nel rispetto delle seguenti regole
Nessun aumento della rendita se il valore originario dell’immobile aumenta fino ad un massimo del 15%;
Variazione del valore originario dell’immobile se l’aumento è maggiore del 15%.
Nessun obbligo di accatastamento per gli impianti di modesta entità e cioè quelli di potenza inferiore a 3kw per unità immobiliare asservita.
Ovviamente le diverse modalità di accatastamento hanno ripercussione sul pagamento delle imposte ricomprese nella IUC e più precisamente:
Nel caso di immobili accatastati in categoria D/1 (vedi caso 1) si dovrà procedere al calcolo delle imposte in base al valore catastale attribuito in fase di accatastamento;
In presenza di immobili che hanno determinato un maggior valore catastale (vedi caso 3b) si dovrà procedere al ricalcolo delle imposte.
Gli immobili censiti in categoria D/10 invece (vedi caso 2) sono esenti dal pagamento dell’ IMU come previsto dal comma 708 della legge 147/2013 mentre ai fini della TASI potranno essere soggetti al massimo all’aliquota dell’1 per mille salvo riduzioni da parte dei comuni.