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pacchetto-ortofloro-plus Fotovoltaico accatastamento e tassazione immobiliare

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continuano a pervenire al nostro ufficio studi richieste di chiarimenti e quesiti sulle modalità di accatastamento degli impianti fotovoltaici e sulla tassazione degli stessi in base alla nuova imposta iuc ( imu e tasi) alla luce della recente circolare 36/2013. in primo luogo si ribadisce che la summenzionata circolare ha precisato che gli impianti fotovoltaici sono beni immobili e pertanto devono obbligatoriamente essere accatastati nel rispetto delle seguenti regole:. in categoria d/1 (opifici) gli impianti a terra realizzati fuori dal contesto agricolo;. in categoria d/10 gli impianti “rurali” e cioè quelli asserviti ad una azienda agricola esistente, con terreno non inferiore a 10.000 mq. e di potenza non superiore a 200kw. in caso di impianti di potenza maggiore devono essere garantiti un fatturato dell’attività agricola maggiore rispetto a quello della vendita di energia oppure coltivare terreni per almeno 10 ettari ogni 100 kw (vedi circolare 32/2009). senza autonomo accatastamento gli impianti realizzati sui tetti nel rispetto delle seguenti regole nessun aumento della rendita se il valore originario dell’immobile aumenta fino ad un massimo del 15%;. variazione del valore originario dell’immobile se l’aumento è maggiore del 15%. nessun obbligo di accatastamento per gli impianti di modesta entità e cioè quelli di potenza inferiore a 3kw per unità immobiliare asservita. ovviamente le diverse modalità di accatastamento hanno ripercussione sul pagamento delle imposte ricomprese nella iuc e più precisamente:. nel caso di immobili accatastati in categoria d/1 (vedi caso 1) si dovrà procedere al calcolo delle imposte in base al valore catastale attribuito in fase di accatastamento;. in presenza di immobili che hanno determinato un maggior valore catastale (vedi caso 3b) si dovrà procedere al ricalcolo delle imposte. gli immobili censiti in categoria d/10 invece (vedi caso 2) sono esenti dal pagamento dell’ imu come previsto dal comma 708 della legge 147/2013 mentre ai fini della tasi potranno essere soggetti al massimo all’aliquota dell’1 per mille salvo riduzioni da parte dei comuni. ©riproduzione riservata
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