Continuano a pervenire al nostro ufficio studi richieste di chiarimenti e quesiti sulle modalità di accatastamento degli impianti fotovoltaici e sulla tassazione degli stessi in base alla nuova imposta IUC ( IMU e TASI) alla luce della recente Circolare 36/2013.
In primo luogo si ribadisce che la summenzionata Circolare ha precisato che gli impianti fotovoltaici sono beni immobili e pertanto devono OBBLIGATORIAMENTE essere accatastati nel rispetto delle seguenti regole:
- in categoria D/1 (opifici) gli impianti a terra realizzati fuori dal contesto agricolo;
- in categoria D/10 gli impianti “rurali” e cioè quelli asserviti ad una azienda agricola esistente, con terreno non inferiore a 10.000 mq. e di potenza non superiore a 200KW. In caso di impianti di potenza maggiore devono essere garantiti un fatturato dell’attività agricola maggiore rispetto a quello della vendita di energia oppure coltivare terreni per almeno 10 ettari ogni 100 KW (vedi Circolare 32/2009).
- senza autonomo accatastamento gli impianti realizzati sui tetti nel rispetto delle seguenti regole
- Nessun aumento della rendita se il valore originario dell’immobile aumenta fino ad un massimo del 15%;
- Variazione del valore originario dell’immobile se l’aumento è maggiore del 15%.
- Nessun obbligo di accatastamento per gli impianti di modesta entità e cioè quelli di potenza inferiore a 3kw per unità immobiliare asservita.
Ovviamente le diverse modalità di accatastamento hanno ripercussione sul pagamento delle imposte ricomprese nella IUC e più precisamente:
- Nel caso di immobili accatastati in categoria D/1 (vedi caso 1) si dovrà procedere al calcolo delle imposte in base al valore catastale attribuito in fase di accatastamento;
- In presenza di immobili che hanno determinato un maggior valore catastale (vedi caso 3b) si dovrà procedere al ricalcolo delle imposte.
- Gli immobili censiti in categoria D/10 invece (vedi caso 2) sono esenti dal pagamento dell’ IMU come previsto dal comma 708 della legge 147/2013 mentre ai fini della TASI potranno essere soggetti al massimo all’aliquota dell’1 per mille salvo riduzioni da parte dei comuni.
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