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pacchetto-ortofloro-plus La crisi può escludere la responsabilità penale dell'imprenditore

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riteniamo importante segnalare alcune importanti sentenze con cui la corte di cassazione ha escluso la responsabilità penale dell’imprenditore che ha omesso di versare l’iva o le ritenute in presenza di una comprovata grave crisi d’impresa. i pronunciamenti hanno ad oggetto l’applicazione degli art. 10 bis e 10 ter del d.lgs 74/2000, in base ai quali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni rispettivamente chi non versa le ritenute o chi omette il versamento dell’iva per importi superiori a 50.000 euro. la suprema corte ha modificato il proprio orientamento tenendo conto della gravissima crisi economica e finanziaria che ha colpito il nostro paese ed ha individuato determinate casistiche in grado di escludere l’applicabilità delle fattispecie penali dettate dal d.lgs. 74/2000:. assenza di dolo – viene esclusa la responsabilità penale nel caso in cui sia dimostrato che la crisi di liquidità che ha impedito di pagare le imposte non sia stata in alcun modo causata dalla mala gestio dell’imprenditore e che quest’ultimo ha fatto tutto il possibile per farvi fronte. causa di forza maggiore – un’imprevista e imprevedibile indisponibilità del denaro necessario ad adempiere alle obbligazioni tributaria in alcun modo riconducibile alla volontà dell’imprenditore. assenza di collegamento fra l’imprenditore e l’omesso versamento – può verificarsi che la carenza di liquidità che impedisce di assolvere agli obblighi tributari non sia in alcun modo imputabile al soggetto tenuto al versamento. questo potrebbe essere il caso del liquidatore subentrato ai precedenti amministratori che ha ereditato una situazione finanziari disastrosa che rende impossibile il pagamento delle imposte. le circostanze di fatto sopra elencate dovranno essere concretamente valutate dai giudici di merito ed in ogni caso dovrà essere altresì provato di aver provveduto ad una gestione oculata e diligente delle risorse eventualmente disponibili. i pronunciamenti più significativi dei giudici di legittimità sono stati pubblicate sul nostro portale consulenzaagricola.it con i seguenti riferimenti: corte di cassazione, sezioni unite penali – sentenza 37424/2013, corte di cassazione, sezione iii penale,sentenza 2614/2014,sentenza 5467/2014,sentenza5905/2014, sentenza 9264/2014. ©riproduzione riservata
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