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Per fronteggiare le difficoltà intervenute nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura e ristorare le imprese dai danni subiti, è stato istituito un “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, con una dotazione di 500 milioni per l’anno 2020, il cui funzionamento sarà definito da apposito Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.
Per sostenere le difficoltà affrontate dal settore vitivinicolo durante la diffusione del virus COVID-19, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020.
Potranno attingere al Fondo di cui sopra, le imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15% rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi cinque anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del Decreto MIPAAF del 18 luglio 2019, n. 7701.
Per conoscere le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l'erogazione del contributo si dovrà attendere apposito Decreto attuativo del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni decorrenti dalla data del 19 maggio 2020.
Il comma 1 dell’articolo 224 del D.L. 34/2020, incrementa la percentuale dell’anticipazione dei contributi PAC portandola dal 50% al 70%. Inoltre, per l’anno 2020, chiarisce che, in alternativa all’ordinario procedimento, l’anticipazione si applica calcolando l’ammontare dell’anticipo sul portafoglio titoli del 2019.
Il comma 2 dell’articolo 224 del Decreto Rilancio interviene a modificare il comma 3-decies dell’art. 78 del DL 18/2020, meglio noto come Decreto Cura Italia, valorizzando e promuovendo le pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponiche e acquaponiche, attraverso una specifica delega conferita all’ISTAT che, nel termine di novanta giorni, dovrà individuare una classificazione merceologica “ad hoc” finalizzata all’attribuzione di un Codice ATECO.
Di grande importanza risulta essere l’intervento sostitutivo sul comma 4-sexies del medesimo articolo 78 del D.L. 18/2020, laddove viene consentito alle imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, in forma singola o associata di rinegoziare i mutui in essere al 1° marzo 2020, destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, assicurando condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. È prevista, inoltre, su tali operazioni di rinegoziazione, l’esenzione da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie.
Il comma 3 dell’articolo 224 del Decreto 34/2020, interviene a modificare l’articolo 8 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 (Testo Unico della vite e del vino), inserendo in aggiunta al comma 10 del medesimo, dove è previsto che la resa massima di uva per ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quella rivendicate per produrre vini DOP o IGP è pari o inferiore a 50 tonnellate, che a decorrere dal 1° gennaio 2021, e comunque non prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, tale resa massima risulterà pari o inferiore a 30 tonnellate.
Il nuovo comma 10-bis dell’art. 8 della L. 238/2016, prevede che, in deroga al comma 10, il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adotterà, entro 120 giorni, decorrenti dal 19 maggio 2020, un Decreto dove saranno definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione.
Il comma 4 dell’articolo 224 del Decreto 34/2020, interviene a parziale modifica dell’articolo 8 della Legge del 26 maggio 1965 n. 590 portando a 6 mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti, il termine per il versamento del prezzo d’acquisto nel caso in cui sia stato esercitato il diritto di prelazione.