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pacchetto-ortofloro-plus Piccola proprietà contadina, società agricole, rivalutazione terreni e quote

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registro e imposta ipotecaria in misura fissa e imposta catastale dell’1% per gli atti di trasferimento, a titolo oneroso, di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici in vigore, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali “piccolaproprietàcontadina”). la legge n. 147/2013 ("stabilità 2014") mantiene dunque in vita il trattamento agevolato che, a partire dal prossimo 1 gennaio, sarebbe dovuto scomparire, come decretato dal dlgs 23/2011 sul federalismo fiscale municipale. tale provvedimento, nel sancire l’applicazione a partire dall’1 gennaio 2014 di due sole aliquote per l’imposta di registro dovuta in caso di trasferimenti immobiliari (del 2% per la prima casa non classificata nelle categorie catastali a/1, a/8 o a/9, e del 9% nelle altre ipotesi), ha previsto la cancellazione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie per le cessioni immobiliari e gli atti traslativi o costitutivi di altri diritti reali di godimento. è su tale disposizione che è intervenuta la stabilità 2014 (comma 608), sottraendo all'eliminazione generale le sole agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina disposte dall’articolo 2, comma 4- bis, del dl 194/2009. allo stesso tempo, per i medesimi atti di trasferimento di terreni agricoli e pertinenze, in favore però di altri soggetti, che non siano, quindi, né coltivatori diretti né imprenditori agricoli, l’imposta di registro sale al 12% (comma 609). scompaiono definitivamente invece le agevolazioni per l’acquisto dei terreni situati in zona montana nonché quelle relative al compendio unico. ripristinate, inoltre, le agevolazioni, introdotte dalla finanziaria 2007 e abrogate dalla legge di stabilità 2013, finalizzate a promuovere lo sviluppo della forma societaria in agricoltura (comma 36). le società di persone e le srl che svolgono esclusivamente attività agricole possononuovamenteoptareperla determinazione delredditosubasecatastaleanzichésulle risultanzedelbilancio, mentre quelle costituite da imprenditori agricoli, non necessariamente professionali, impegnate esclusivamente nelle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, possono considerarsi imprenditori agricoli e determinare l’imponibile non con i criteri del reddito d’impresa, ma applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento. disco verde, infine, all’ennesima opportunità per la rivalutazionedei terreni agricoli e di quelli edificabili, nonché delle partecipazioni in società non quotate (comma 156), disposizione introdotta per la prima volta dalla finanziaria 2002 e più volte riproposta nel corso degli anni. la rideterminazione del valore di acquisto, da utilizzare poi in fase di determinazione dell’eventuale plusvalenza realizzata al momento della cessione, questa volta riguarda i beni posseduti all’1 gennaio 2014. l’operazione va portata a termine facendo redigere e asseverare una perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2014 e versando, entro la stessa data, l’imposta sostitutiva del 4%, in caso di terreni o di partecipazioni qualificate, ovvero del 2% per le partecipazioni non qualificate. il pagamento dell’imposta può anche essere suddiviso in tre rate annuali di pari importo, con scadenze al 30 giugno degli anni 2014, 2015 e 2016; in tal caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo. fonte fisco oggi. ©riproduzione riservata
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