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pacchetto-ortofloro-plus Sospensione dei versamenti e dei carichi affidati all’Agenzia della Riscossione

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in tema di sospensione dei versamenti dei carichi affidati all’agente della riscossione, l’attuale formulazione dell’art. 68 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, prevede quanto di seguito riportato. “1. con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al (31 agosto) 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. non si procede al rimborso di quanto già versato. si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del presidente del consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020. (2-ter. relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.). (3. il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto legge n. 119 del 2018.). (3-bis. relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del presidente della repubblica n. 602 del 1973.). 4. […]”. con l’entrata in vigore del decreto agosto, i termini dei commi 1 e 2-ter sopra citati sono stati prorogati dal 31 agosto al 15 ottobre. l’art. 99, c. 1, del d.l. 104/2020, infatti, prevede che “all'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 […] le parole «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre»”. sostanzialmente, l’articolo 99 del decreto agosto proroga al 15 ottobre 2020, precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal "decreto rilancio",i termini di sospensione del versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, scadenti dall’8 marzo al15 ottobre 2020, per il versamento di somme derivanti da:. cartelle di pagamento emesse dall’agenzia della riscossione;. avvisi di accertamento e avvisi di addebito inps esecutivi ex artt. 29 e 30, d.l. 78/2010;. atti di accertamento esecutivi emessi dall’agenzia delle dogane, ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’ue e dell’iva all’importazione;. atti di ingiunzione fiscale emessi dagli enti territoriali ex r.d. n. 639/1910;. atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, finanziaria 2020. i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 30 novembre 2020. inoltre, per effetto della modifica ai sensi dell’art. 99 del d.l. 104/2020 del comma 2-ter del sopracitato art. 68, è previsto che, relativamente a:. piani di dilazione in essere all’08/03/2020;. provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15/10/2020;. la decadenza dal beneficio della rateazione, con conseguente iscrizione a ruolo dell’intero importo ancora dovuto, si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive, in luogo delle cinque rate ordinariamente previste (come modificato dall’art. 154, c. 1, lett. b), del d.l. n. 34/2020. sospensione versamenti somme definizione agevolate. per effetto di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 149 del d.l. 34/2020, la sospensione dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo che va dal 08/03/2020 al 31/05/2020, interessa anche le somme rateizzate dovute per le definizioni agevolate di cui agli artt. 1, 2, 6 e 7, d.l. n. 119/2018, c.d. “collegato alla finanziaria 2019”, ossia:. definizione agevolata pvc;. definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, ossia: avvisi di accertamento/rettifica/liquidazione;. atti di recupero;. inviti al contraddittorio;. accertamenti con adesione;. definizione agevolata delle controversie tributarie;. regolarizzazione per le società/associazioni sportive dilettantistiche. i versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni e interessi:. in un'unica soluzione entro il 16/09/2020;. mediante rateazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ogni mese a decorrere dal 16/09/2020. la riscrittura del comma 3 del citato art. 68, stabilisce che non determina l’inefficacia della definizione, il mancato/insufficiente/tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020, con riferimento:. alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. “rottamazione”);. al c.d. “stralcio e saldo”;. alla definizione prevista dall’art. 1, commi 190 e 193, legge n. 145/2018 (finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dall’01/01/2000 al 31/12/2017, derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, d.p.r. n. 600/1973 e 54-bis, d.p.r. n. 633/1972, nonché dei contributi dovuti alle casse previdenziali professionali/gestione separata inps, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;. qualora il versamento integrale delle predette rate sia effettuato entro il 10/12/2020. a tale termine non si applica la “tolleranza” di cinque giorni ai fini dell’effettuazione del versamento. con l’aggiunta del nuovo comma 3-bis, è previsto che per i debiti per i quali al 31/12/2019 si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui al predetto comma 3, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’art. 19, d.p.r. n. 602/1973. ©riproduzione riservata
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