Seleziona qualsiasi testo e clicca sull'icona per ascoltarlo!
pacchetto-ortofloro-plus Anche ai fini IVA la vendita del fabbricato non può  essere considerata cessione di terreno edificabile

Please publish modules in offcanvas position.

la sentenza della corte di cassazione n. 4150/2014, analizzata nella nostra precedente circolare n. 42/2014, può avere rilevanza anche in materia di iva. sebbene per l’agenzia delle entrate, la questione della riqualificazione del fabbricato in terreno, ai fini iva, non sussiste, a livello locale sono stati effettuati accertamenti di questo tipo. a seguito della risoluzione 395/e/2008, che aveva sollevato la possibilità di considerare l’area edificabile e non il fabbricato fatiscente, come oggetto reale della cessione ai fini del calcolo dell’imposta sui redditi, era sorto il dubbio di poter riscontrare un analogo atteggiamento anche in un accertamento ai fini iva. a tal proposito, ha posto chiarezza il paragrafo 1.2 della circolare 28/e/2011, affermando che ai fini iva, occorre avere riguardo in merito alla natura oggettiva del bene, vale a dire allo stato di fatto e di diritto di questo all’atto della cessione. l’agenzia inoltre ha considerato corretto l’assoggettamento ai fini iva in reverse charge in base a quanto disposto dagli artt. 10, 8-ter e 17 c. 6, lettera a-bis, del d.p.r. 633/72. nonostante ciò, alcuni uffici hanno accertato l’errata applicazione del reverse charge, considerando come reale oggetto di compravendita il terreno e non il fabbricato. rivelatasi inutile l’autotutela, il contribuente si è trovato a dover scegliere tra una costosa adesione o un incerto contenzioso. in alcuni casi, anche la parte acquirente è stata oggetto di sanzioni, per errata contabilizzazione della fattura. nel caso specifico, vale la regola che, in ambito iva, i concetti quali “l’intenzione delle parti” o “la potenzialità” del bene di essere trasformato dall’acquirente, non hanno alcun rilievo. è auspicabile che la sentenza sopra citata faccia definitivamente chiarezza in merito. ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale