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L’Agenzia delle Entrate ha finalmente fornito i primi chiarimenti, di carattere interpretativo e di indirizzo operativo, in merito all’esonero IVA dei beni COVID di cui all’articolo 124 del Decreto Rilancio.
Con la Circolare 26/E/2020 sono state fissate due condizioni per non applicare l’imposta all’importazione, l’acquisto intracomunitario e la cessione interna dei predetti beni:
La Circolare, oltre ad un inquadramento generico della corretta applicazione della norma, ha affrontato una sequenza di casi esplicitati in domande e risposte, chiarendo la definizione di:
Secondo quanto indicato nella Circolare, in alcuni casi la qualificazione oggettiva dei beni non è di per sé sufficiente, in quanto bisogna andare a verificare caso per caso la destinazione effettiva del bene. Si pensi, ad esempio, a tutti quei casi in cui i beni possono essere utilizzati per diverse finalità.
Sul punto, la Circolare cita l’esempio delle soluzioni idroalcoliche che possono essere utilizzate, oltre che per l’anti contagio, anche per finalità cosmetiche o alimentari. In questo caso, l’esenzione opera solo se le predette soluzioni sono utilizzate per finalità sanitarie.
Allo stesso modo, anche in caso di utilizzo sanitario di beni diversi da quelli di contrasto al COVID-19, il regime di esonero sembrerebbe non applicarsi.
L’Agenzia ricorda che il regime di esonero è valido fino al 31 dicembre 2020 e poi, dal 1° gennaio 2021, si dovrà applicare sugli stessi beni l'aliquota del 5%.
Oltre alle importazioni, per ragioni logico sistematiche, sono soggetti al medesimo trattamento anche gli acquisti intra-UE dei beni di cui al comma 1 dell’articolo 124, riservando così a dette operazioni un trattamento analogo a quello delle importazioni.
Ne emerge un regime agevolativo con un ambito soggettivo di applicazione molto ampio, nel senso che è applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché stadio di commercializzazione.
Per l’applicazione dell’esenzione, pur non essendo obbligatorio, è consigliato, per facilitare l’individuazione dell’esenzione in commento, indicare nelle fatture relative alle cessioni di beni effettuate ai sensi dell’articolo 124, comma 2, che trattasi di “operazione esente con diritto alla detrazione” oppure di “cessione esente ai sensi dell’art. 124, comma 2, del D.L. n. 34/2020”.