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All’articolo 7 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, viene previsto, in via straordinaria e urgente, uno stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2020, a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, che hanno risentito del recente blocco subito dal canale della ristorazione.
Lo stanziamento consentirà di erogare contributi a fondo perduto, tendenti a sostenere i cali di fatturato dovuti alla difficile situazione epidemiologica che stiamo vivendo.
La misura economica prevista viene stanziata nel rispetto del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19”.
Le modalità di accesso al beneficio, e tutte le specifiche soggettive e oggettive correlate all’erogazione del contributo in oggetto, dovranno essere riportate in apposito Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, da predisporre di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Con riferimento al settore agroalimentare, in base a indiscrezioni emerse di recente, tra i requisiti richiesti ci saranno l’esercizio prevalente delle attività elencate tramite appositi codici ATECO, nonché le modalità di calcolo del calo di fatturato, richiesto per potere ottenere il contributo a fondo perduto.
Se il Decreto attuativo, con riferimento al requisito legato al calo di fatturato, dovesse seguire il disposto previsto all’articolo 25, comma 4 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, avremmo che il contributo a fondo perduto risulterebbe condizionato dal confronto tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello del corrispondente mese di aprile 2019; come noto, la condizione, a suo tempo, richiesta per l’ottenimento della sovvenzione a fondo perduto, prevedeva che il fatturato del mese di aprile 2020 dovesse risultare inferiore ai due terzi dell’ammontare del corrispondente fatturato del mese di aprile 2019.
Risulta del tutto evidente che tale ultima condizione mal si addice al settore agricolo, in quanto le tipicità proprie di tale comparto rendono impossibile la comparazione dei fatturati con riferimento ad un solo mese nell’arco di due anni.
La stessa determinazione del “fatturato”, con riferimento al settore agricolo, richiede la verifica di numerose specificità che, se non adeguatamente considerate, ne compromettono l’identificazione. Bisogna, infatti, stabilire se devono essere considerati i corrispettivi conseguiti medianti contratti di soccida monetizzata, se considerare le fatture relative ai passaggi interni e se, come capita per i produttori di cereali, foraggi o frutta, il fatturato del mese di aprile risulti pari a zero. Non dimentichiamo anche che, nel settore agricolo, sono frequenti le contabilità IVA separate ed i regimi speciali che ne caratterizzano la peculiarità.
Per tutte le ragioni di cui sopra, auspichiamo che nel prossimo Decreto attuativo, qualora il legislatore assumesse parametri di confronto tra i fatturati dei due anni, non si realizzi la comparazione tra valori mensili, bensì si tenga conto delle annate agrarie, non necessariamente coincidenti con l’anno solare.