Seleziona qualsiasi testo e clicca sull'icona per ascoltarlo!
pacchetto-ortofloro-plus La separazione dell’attività ai fini IVA per le imprese agricole

Please publish modules in offcanvas position.

con la presente circolare intendiamo fornire alcuni chiarimenti in ordine alle problematiche concernenti la separazione della attività ai fini iva nell’ambito delle imprese agricole.l’articolo 36 del dpr 633/72 prevede che in linea generale, nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l’imposta sul valore aggiunto si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume d’affari complessivo. i commi successivi dell’articolo in oggetto derogano il principio di unitarietà nel caso di separazione dell’attività, sia essa obbligatoria o facoltativa. separazione obbligatoria:. la separazione delle attività è obbligatoria se l’attività agricola (regime speciale iva) è svolta contemporaneamente con altre attività o imprese. in questo caso l’art. 36, comma 4, prevede l’obbligo della dell’applicazione separata dell’imposta. a tal proposito si ricorda che l’obbligo di separazione non sussiste nel caso in cui il produttore abbia optato per l’applicazione dell’imposta in modo normale (art. 34, comma 11). vedi attività agricola e produzione di energia fotovoltaica. separazione facoltativa:. il comma 3 dell’art. 36 prevede, per i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa, la facoltà di optare per l’applicazione separata dell’imposta. l'opzione deve essere comunicata nella dichiarazione relativa al primo anno per il quale l'opzione viene esercitata ed ha effetto fino a quando non viene revocata ed, in ogni caso, per almeno un triennio. anche la revoca viene comunicata in sede di dichiarazione annuale iva relativa al primo anno per il quale ha effetto la revoca medesima. l’amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 396118 dell’8 giugno 1984 ha precisato che è possibile separare ai fini iva due attività agricole, optando per il regime normale per una di esse, ma a tal fine è necessario che le due attività siano “oggettivamente scindibili e come tali suscettibili di formare oggetto di autonomo esercizio d'impresa”. inoltre, per poter optare per la separazione è necessario che entrambe le attività siano rivolte all’esterno. se, invece, una delle due attività è esercitata solo per autoconsumo interno, non si potrà optare per la separazione poiché non si concretizzerebbero due attività. ad esempio, per poter separare l’attività di produzione di formaggio da quella di produzione di latte è necessario che anche nell’ambito di quest’ultima attività vengano realizzate operazioni verso soggetti terzi (ad esempio, vendita di latte, bovini, ecc). se, invece, la trasformazione in formaggio riguarda tutto il latte prodotto, il settore zootecnico non potrebbe rappresentare un’attività distinta, in quanto non si realizza alcuna vendita di beni all’esterno, ma soltanto passaggi interni. tale principio è stato ribadito dall’agenzia con la risoluzione 17 giugno 1998, n. 63/e, con la quale è stata negata la facoltà di separare le attività in presenza di una cooperativa che riceveva gli animali dai soci e provvedeva anche alla macellazione dei medesimi. gli animali venivano ricevuti dalla cooperativa e, quindi, fatturati internamente all’attività di macellazione: in assenza di una vera attività di commercializzazione la procedura è stata ritenuta non corretta. si ricorda infine che in caso di separazione delle attività per obbligo o per opzione, occorre sempre rispettare i vincoli previsti dall’ art. 19 comma bis 2 dpr 633/72 il quale prevede che “il diritto alla detrazione dell’imposta può essere rettificato nel caso di successiva variazione delle condizioni che hanno determinato l’effettuazione della detrazione dell’iva. la rettifica può interessare sia gli acquisti di beni ammortizzabili che quelli di beni non ammortizzabili e i servizi e trova applicazione anche per chi effettua operazioni non soggette”. ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale