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Con il D.M. n. 115/2017, il MISE ha emanato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52, comma 6, Legge n. 234/2012.
Il Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) svolge la funzione di verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, monitorando il cumulo dei benefici e, relativamente agli aiuti de minimis, accertando l’eventuale superamento del massimale di aiuti concedibili, pari a € 25.000 nel settore agricolo, aumentati di € 100.000 (€ 120.000 per la pesca) dalla Commissione europea nel quadro temporaneo delle misure di contrasto al COVID-19.
Le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo e della pesca continuano invece a essere contenute nei registri SIAN e SIPA, ossia le sezioni applicative del Sistema Informativo Agricolo Nazionale e del Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura.
Con il Provvedimento 2/11/2020, prot. n. 343456, l’Agenzia delle Entrate ha individuato nell’ufficio Controllo delle agevolazioni della Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese, l’ufficio di riferimento per gli adempimenti connessi alla registrazione degli aiuti di Stato nel RNA e nei registri SIAN e SIPA, tra cui l’attività di coordinamento delle attività demandate all’Agenzia delle Entrate in materia di gestione degli aiuti.
Il D.M. n. 115/2017, infatti, ha previsto che l’Agenzia delle Entrate provveda agli adempimenti connessi alla registrazione degli aiuti fiscali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, coordinandosi con il MISE e con gli altri enti preposti.
Da ultimo si evidenzia che i contribuenti sono soggetti all’obbligo di indicare, nella nota integrativa del bilancio di esercizio, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere, ricevuti, nell’anno solare precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, dalle società a partecipazione pubblica e dalle società controllate, direttamente o indirettamente, da Pubbliche Amministrazioni.
Le microimprese e i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerati dalla redazione della nota integrativa e, pertanto, devono comunicare gli aiuti ricevuti sul proprio sito internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza (tale obbligo non sussiste qualora l’importo complessivo delle sovvenzioni ricevute sia inferiore a € 10.000).
È poi richiesta la compilazione del quadro RS della dichiarazione dei redditi, ove devono essere indicati gli aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti de minimis) e quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione il cui importo non è determinabile negli stessi, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.