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Nella redazione del modello Unico 2014 (redditi 2013) le imprese potranno usufruire della deduzione dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell’Imposta Municipale propria (Imu) versata nel 2013, in misura del 30%. L’imposta deve riferirsi ai fabbricati strumentali, ma non alle aree edificabili.
Tale deducibilità deve riguardare i fabbricati strumentali per destinazione o per natura, e cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione (art. 43, comma 2 del Tuir)
Per le imprese, occorre porre attenzione anche all’art. 65 del Tuir.
Nello specifico, per le imprese individuali, sono strumentali i fabbricati annotati nel libro inventari o nel libro cespiti ammortizzabili o tenuti contabilmente in memoria (art. 13 del D.P.R. 435/2001).
Sono inoltre fabbricati strumentali quelli utilizzati direttamente dall’imprenditore individuale, acquistati prima del 1° gennaio 1992 e mai privatizzati.
Da ciò ne deriva che l’imprenditore individuale che utilizza il fabbricato senza che esso rientri nella sfera dell’impresa, non può dedurre il 30%.
Per quanto concerne le società, l’individuazione dei fabbricati strumentali risulta essere molto più semplice, in quanto sono tali quelli direttamente intestati ad essa.
Un ulteriore questione nasce in merito ai fabbricati strumentali (cat. A10, B, C, D) costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice.
Questi immobili sono considerati beni merce, ma hanno la natura di bene strumentale (art. 10 punto 8-ter del D.P.R. 633/73).
In base a tale dettato, e con riferimento anche all’art. 43 del Tuir, le imprese di costruzione potrebbero procedere con la deduzione del 30% dell’Imu.
Tuttavia non vi è certezza in merito, in quanto l’art. 1 comma 715 della legge 14/2013 sembra far riferimento alla funzione strumentale dell’immobile (natura o destinazione).
Il problema si presenta solamente per l’imposta del primo semestre 2013, in quanto tali immobili dal 1° luglio 2013 sono esenti da imposta municipale.
Per coloro che esercitano arti e professioni, a differenza degli imprenditori individuali, possono dedurre l’imposta municipale propria per i fabbricati strumentali, anche se non risultano dalle scritture contabili.
La deduzione è possibile solamente quando il fabbricato soddisfa i requisiti di strumentalità, pertanto è esclusa la deduzione, anche parziale, per quegli immobili utilizzati promiscuamente per l’esercizio della professione.
La deduzione dell’Imu avviene secondo il criterio di cassa, pertanto riguarda quella versata nel corso del 2013, ma nella fattispecie dell’imposta comunale, cassa e competenza coincidono.
Nel caso di ritardato pagamento dell’Imu relativa al 2012, essa non può essere considerata ai fini della deduzione.