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pacchetto-ortofloro-plus Prelazione agraria, presupposti soggettivi per il diritto di riscatto

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nell’ambito della prelazione agraria una società semplice agricola può legittimamente esercitare il diritto di riscatto di un fondo agricolo solo se la sussistenza del presupposto soggettivo, costituito dalla qualifica di coltivatore diretto di almeno la metà dei soci, risulta dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c. questo è il principio espresso dal tribunale di verona con la sentenza 31 ottobre 2013. la controversia nasce da una domanda ex art 702 bis c.p.c. con cui una società semplice agricola ha esercitato il diritto di riscatto nei confronti di soggetti terzi acquirenti di un terreno agricolo, poiché la vendita era avvenuta in violazione del diritto di prelazione della medesima società. la normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 2 del d.lgs 99/2004, in base al quale il diritto di prelazione o di riscatto agrario (art. 8 della l. 590/65 e art. 7 l. 817/71) spetta anche alla società agricola di persone, purchè almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui all’’art. 2188 e segg. del codice civile. inoltre, l’art, 24 del d.p.r. n. 581/95, al settimo comma, dispone che la certificazione delle società semplici esercenti attività agricola, costituite da soci con la qualifica di coltivatore diretto, attesta, per ciascun socio anche la predetta qualifica. alla luce del combinato normativo sopra riportato, i giudici di verona hanno stabilito che ai fini della qualifica di “coltivatore diretto” l’iscrizione nel registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c. (prevista dall’art. 2 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228) assolve la funzione di pubblicità dichiarativa con l’efficacia tipica prevista dall’art. 2193 c.c. pertanto, la qualifica di coltivatore diretto di almeno la metà dei soci di una società semplice agricola (requisito essenziale per poter esercitare il diritto di prelazione) rientra fra quei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione e, in mancanza di tale requisito, non possono essere opposti a terzi, quali, ad esempio, gli acquirenti del fondo oggetto della domanda di riscatto. in sostanza, la sentenza in esame ha espresso un principio molto interessante in base al quale ai fini dell’esercizio del diritto di riscatto da parte di una società semplice agricola la sussistenza del presupposto soggettivo, costituito dalla qualifica di coltivatore diretto di almeno la metà dei soci, deve espressamente risultare dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 2188 e seguenti del codice civile. con la conseguenza che in mancanza di tale iscrizione il diritto di riscatto non può essere fatto valere nei confronti del terzo acquirente del terreno agricolo. ©riproduzione riservata
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