Nella giornata di ieri è stato pubblicato il Provvedimento n. 153000/2021 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con cui sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi per il trattamento e miglioramento delle acque potabili.
Il bonus acqua potabile
La Legge 178/2020, al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, ha introdotto un credito d’imposta nella misura del 50% sulle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
Possono beneficiare del credito d’imposta:
- le persone fisiche non esercenti attività economica, in tal caso l’ammontare massimo delle spese ammissibili è pari a 1.000 euro per unità immobiliare;
- i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religioni civilmente riconosciuti. Per le spese sostenute da tali soggetti il limite di spesa è pari a 5.000 euro per ciascun immobile adibito ad attività commerciale o istituzionale.
Per poter beneficare del credito d’imposta, i suddetti soggetti devono possedere o detenere gli immobili in base ad un titolo idoneo.
Possono, pertanto, beneficiare del credito d’imposta entro il limite di 5.000 euro di spesa per immobile anche le attività agricole come, ad esempio, gli agriturismi.
Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.
Ai fini dell’imputazione delle spese, il Provvedimento distingue le seguenti ipotesi:
- si applica il criterio di cassa, ossia la data del pagamento, per le persone fisiche, i professionisti, gli enti non commerciali, nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata;
- per i soggetti, in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui all’art. 5 dell’art. 18 del D.P.R. 600/1973; il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
- si applica il criterio di competenza, per le imprese individuali, per le società e gli enti commerciali e non commerciali in regime di contabilità ordinaria.
Adempimenti
Le spese sostenute dovranno essere documentate da fattura elettronica o documento commerciale sui quali deve essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Nel Provvedimento è stato precisato che per le spese sostenute fino al 16 giugno 2021 è possibile integrare manualmente la fattura o il documento commerciale. Analogamente a quanto disposto in altre circostanze, nel caso di fattura elettronica si ritiene che l’integrazione possa quindi essere apposta sulla stampa cartacea del documento.
Fatti salvi i pagamenti in qualunque modo effettuati fino al 16 giugno 2021, per quelli effettuati successivamente si dovranno adottare sistemi di pagamento diversi dal contante (bonifico bancario o postale, ecc.).
Dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al sostenimento delle spese agevolabili (quindi entro il 28/02/2022 per le spese del 2021), coloro che intendono beneficiare del credito d’imposta dovranno presentare una comunicazione delle spese ammissibili sostenute. La comunicazione sarà trasmessa esclusivamente in modalità telematica:
- direttamente dal contribuente;
- avvalendosi di un intermediario.
La trasmissione potrà essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o tramite i canali telematici dell’Agenzia, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del 16 giugno 2021.
Una volta trasmessa la comunicazione, entro cinque giorni, viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto con indicazione delle motivazioni.
Entro il termine di presentazione della comunicazione (28 febbraio) sarà possibile una ulteriore comunicazione che:
- sostituirà quella già trasmessa;
- presentare la rinuncia al credito d’imposta.
Credito d’imposta fino al 50%
Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite delle risorse stanziate per questa misura. Pertanto, ricevute le comunicazioni delle spese effettuate, l’Agenzia delle Entrate, tramite un provvedimento direttoriale, comunicherà la percentuale effettiva necessaria per la corretta quantificazione del credito d’imposta, ottenuta dal rapporto del limite complessivo delle risorse (pari a 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022) ed il credito d’imposta potenziale derivante delle richieste presentate.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione tramite Modello F24 con l’indicazione di uno specifico codice tributo che sarà appositamente istituito con una risoluzione.
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