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L’art. 1, comma 2, Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, interviene sulla progressività del prelievo IRPEF, riorganizzandone le aliquote e rimodulando le misure delle detrazioni spettanti.
La Legge di Bilancio 2022 interviene, innanzitutto, sugli scaglioni di reddito e sulle aliquote progressive dell’IRPEF, riducendole e rimodulandole. In particolare, è eliminata l’aliquota del 41%, ridotta dal 27% al 25% la seconda aliquota e ridotta dal 38% al 35% la terza aliquota, alla quale sono ora peraltro assoggettati i redditi fino a 50.000 euro (l’aliquota del 38%, si ricorda, era invece applicabile ai redditi fino a 55.000 euro). I redditi superiori a 50.000 euro, infine, sono assoggettati all’aliquota IRPEF del 43% (in precedenza, tale aliquota era applicabile ai redditi superiori a 75.000 euro).
Fino al 2021 |
Dal 2022 |
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Fino a 15.000 euro |
23% |
Fino a 15.000 euro |
23% |
Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro |
27% |
Oltre 15.000 e fino a 28.000 euro |
25% |
Oltre 28.000 e fino a 55.000 euro |
38% |
Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro |
35% |
Oltre 55.000 e fino a 75.000 euro |
41% |
Oltre 50.000 euro |
43% |
Oltre 75.000 euro |
43% |
Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale e comunale con la nuova articolazione degli scaglioni IRPEF, è differito al 31 marzo 2022 il termine entro il quale le Regioni possono maggiorare l'addizionale regionale IRPEF 2022 e i Comuni possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF 2022 (si ricorda che l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale IRPEF è fissata allo 0,9%; tuttavia, ciascuna Regione può autonomamente maggiorare tale aliquota fino al 1,4%).
La progressività dell’IRPEF continua a essere garantita dalle detrazioni e deduzioni dall'imposta, ovvero dal reddito, differenziate in base alla tipologia di reddito.
Di seguito si riepilogano le detrazioni da lavoro dipendente di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), TUIR, così come modificate dalla Legge di Bilancio 2022.
Fino al 2021 |
Dal 2022 |
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REDDITO |
DETRAZIONE |
REDDITO |
DETRAZIONE |
Non superiore a 8.000 euro |
1.880 euro, la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro (a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato) |
Non superiore a 15.000 euro |
1.880 euro, la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro (a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato) |
Superiore a 8.000 ma non a 28.000 euro |
972 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro |
Superiore a 15.000 ma non a 28.000 euro |
1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro |
Superiore a 28.000 ma non a 55.000 euro |
978 euro, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro |
Superiore a 28.000 ma non a 50.000 euro |
1.910 euro, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro |
Dal 2022 la detrazione è incrementata di 65 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 ma non a 35.000 euro.
Di seguito si riepilogano le detrazioni per i redditi da pensione di cui all’art. 13, comma 3, lett. a), b) e c), TUIR, così come modificate dalla Legge di Bilancio 2022.
Fino al 2021 |
Dal 2022 |
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REDDITO |
DETRAZIONE |
REDDITO |
DETRAZIONE |
Non superiore a 8.000 euro |
1.880 euro, la detrazione non può essere inferiore a 713 euro |
Non superiore a 8.500 euro |
1.955 euro, la detrazione non può essere inferiore a 713 euro |
Superiore a 8.000 ma non a 15.000 euro |
1.297 euro, aumentata del prodotto tra 583 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro |
Superiore a 8.500 ma non a 28.000 euro |
700 euro, aumentata del prodotto tra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro |
Superiore a 15.000 ma non a 55.000 euro |
1.297 euro, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro |
Superiore a 28.000 ma non a 50.000 euro |
700 euro, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro |
Dal 2022 la detrazione è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.000 ma non a 29.000 euro.
Di seguito si riepilogano le detrazioni previste dall’art. 13, comma 5, lett. a) e b), TUIR, a favore dei titolari di:
Fino al 2021 |
Dal 2022 |
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REDDITO |
DETRAZIONE |
REDDITO |
DETRAZIONE |
Non superiore a 4.800 euro |
1.104 euro |
Non superiore a 5.500 euro |
1.265 euro |
Superiore a 4.800 ma non a 55.000 euro |
1.104 euro, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro |
Superiore a 5.500 ma non a 28.000 euro |
500 euro, aumentata del prodotto tra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro |
Superiore a 28.000 ma non a 50.000 euro |
500 euro, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro |
La detrazione è aumentata di 50 euro per i redditi superiori a 11.000 ma non a 17.000 euro.
Come noto, l’art. 1, D.L. n. 3/2020, ha previsto, per il periodo d’imposta 2021, un trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, c.d. bonus IRPEF, pari a 1.200 euro, a favore dei soggetti con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. Relativamente ai redditi superiori a 28.000 ma non a 40.000 euro, invece, l’art. 2, D.L. n. 3/2020 riconosce(va) un'ulteriore detrazione, decrescente, all’aumentare del reddito.
Ora, l’art. 1, comma 3, Legge n. 234/2021, dispone la modifica del citato art. 1, D.L. n. 3/2020, prevedendo la riduzione da 28.000 a 15.000 euro del reddito complessivo a cui è collegata la spettanza del trattamento integrativo di 1.200 euro.
Il beneficio è inoltre riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 28.000 euro, purché la somma delle detrazioni:
sia superiore all’imposta lorda.
Al sussistere di tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle menzionate detrazioni e l’imposta lorda.
Di converso è disposta l’abrogazione dell’art. 2, D.L. n. 3/2020, con la conseguente soppressione dell’ulteriore detrazione per i redditi superiori a 28.000 ma non a 40.000 euro.