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L’articolo 11 del Decreto Energia (D.L. 1° marzo 2022, n. 17), intervenendo a parziale modifica dell’articolo 65 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 in materia di impianti fotovoltaici in ambito agricolo, ha modificato il sistema di riferimento per accedere agli incentivi statali di cui al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
La disposizione ante modifica prevedeva che per gli impianti fotovoltaici realizzati a terra in area agricola non fosse possibile accedere alle misure di incentivazione previste per agevolare l’utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili.
Inoltre, le deroghe tuttora consentite dalla norma originaria ricomprendono tra gli impianti fotovoltaici agevolabili:
L’intervento del Decreto Energia introduce un’ulteriore deroga a quelle già evidenziate in precedenza, consentendo l’accesso agli incentivi erogati dal GSE anche agli impianti fotovoltaici realizzati con moduli collocati a terra a condizione che lo spazio occupato da questi non risulti superiore al 10% della superficie agricola aziendale.
Tale condizione viene richiesta anche per quegli impianti fotovoltaici qualificati come agrovoltaici per i quali, anche qualora siano adottate soluzioni costruttive diverse da quelle previste dalla norma originaria (cfr. punto 3 elenco precedente), sia prevista la realizzazione degli stessi sistemi di verifica e monitoraggio indicati al punto 3 più sopra evidenziato.
Al fine di rendere maggiormente comprensibile l’intervento del Decreto Energia, riportiamo di seguito un diagramma di flusso che riassuma le diverse condizioni di ammissibilità alle misure incentivanti:
A titolo esemplificativo, se un’impresa agricola, avente una superficie aziendale di 50 ettari, realizza un impianto fotovoltaico con moduli a terra o adottando soluzioni che lo qualificano come impianto agrovoltaico, per poter accedere alle misure incentivanti previste dal GSE, potrà occupare, con la suddetta installazione, una superficie complessiva pari, al massimo, a 5 ettari.
Nel caso di impianto agrovoltaico, tuttavia, dovranno essere adottati sistemi di monitoraggio riconosciuti funzionali alle verifiche previste dal dettato normativo (comma 1-quinquies dell’articolo 65 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1).
Leggendo letteralmente la norma di cui trattasi, emergono alcune criticità che meriterebbero un maggior dettaglio per potere rendere più agevole l’applicazione della stessa.
Infatti, laddove vengano confrontate le superfici di ingombro degli impianti fotovoltaici, il legislatore pone come quale termine di comparazione la superficie agricola aziendale non specificando se questa debba tenere conto anche dell’eventuale spazio riservato ai fabbricati rurali ed alle strutture fisse destinate a servizio dell’attività agricola principale.
Ugualmente, non è specificato se, nel caso di realizzazione di un impianto agrovoltaico, per determinare la superficie di ingombro dello stesso si debba considerare tutta quella coperta dai pannelli fotovoltaici ovvero solo quella occupata dalle strutture di sostegno.
Non di meno consideriamo importante rilevare che con riferimento agli impianti agrovoltaici, risulterebbe indispensabile predisporre un preventivo ed accurato studio agronomico che consenta di verificare se, in un tale contesto microclimatico, sia possibile ottenere un’adeguata coltivazione ovvero un risparmio idrico che porti alla continuità dell’attività agricola aziendale che dovrà essere confermata dal sistema di monitoraggio da realizzare obbligatoriamente.
Al fine di rendere maggiormente esaustiva la presente analisi, ricordiamo quali sono le modalità di tassazione proprie per le aziende agricole che realizzano una produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica anche se tali norme non sono state modificate dall’intervento operato dal Decreto Energia.
L’articolo di riferimento che stabilisce i criteri applicabili per la suddetta tassazione è l’articolo 1, comma 423 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel quale si dispone che, sino a 260.000 kWh anno, la produzione di energia elettrica fotovoltaica effettuata di imprenditori agricoli costituisce sempre attività connessa, ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del Codice Civile, e come tale è ricompresa nel reddito agrario, mentre la parte di ricavo riferita all’eventuale cessione dell’energia prodotta oltre la soglia più sopra individuata è soggetta ad una tassazione forfettaria applicando, ai corrispettivi maturati, un coefficiente pari al 25%.
Dal punto di vista soggettivo, il comma 423, comprende le persone fisiche, le società semplici e gli altri soggetti che possono optare per la tassazione su base catastale ai sensi dell’articolo 1, comma 1093, della Legge n. 296/2006.
Fondamentale, per qualificare la produzione di energia elettrica come attività agricola, è il rispetto di almeno uno dei requisiti richiesti dalla Circolare n. 32/E/2009 che di seguito riportiamo:
Diversamente, non ricorrendo le condizioni più sopra specificate, l’attività non potrà essere considerata connessa a quella agricola, bensì risulterà produttrice di reddito d’impresa e sarà soggetta alla tassazione secondo i criteri ordinari che prevedono la determinazione del reddito a costi e ricavi.