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pacchetto-ortofloro-plus Elettrici, termici o ibridi: ad ogni pannello la sua detrazione

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nel mondo dell’edilizia troviamo spesso l’installazione di pannelli solari destinati a fornire ausilio al soggetto che li ha commissionati, ma il contributo fornito può differire in base alle caratteristiche tecniche proprie del pannello utilizzato. tali caratteristiche tecniche, oltretutto, possono determinare l’applicazione di diverse forme di detrazione fiscale al punto tale che, in taluni casi, risulta alquanto importante valutarne la convenienza. come noto, infatti, i pannelli solari possono essere destinati alla produzione di energia elettrica (impianto fotovoltaico), ovvero possono fornire energia termica (impianto termico). inoltre, l’attuale mercato, basato sull’impiego delle fonti rinnovabili, offre ai consumatori pannelli solari ibridi che permettono di combinare le due caratteristiche viste in precedenza, sfruttando lo stesso impianto per generare energia elettrica (per l’autoconsumo o cedibile al gse) e per produrre energia termica adatta al riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda. pannelli e detrazione fiscale. l’installazione dei pannelli solari fotovoltaici (che producono energia elettrica), ordinariamente, beneficiano della detrazione del 50% prevista dall’articolo 16-bis, comma 1 lettera h) del tuir, ma possono essere soggetti anche alla maxi detrazione del 110% qualora risultino trainati congiuntamente da interventi trainanti di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico (articolo 119, commi 5-7 del d.l. 34/2020). relativamente, invece, ai pannelli solari termici seppure anch’essi rientrino nella disciplina, ordinaria, del 50% prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del tuir, con riferimento al traino che porta alla maxi detrazione del 110%, l’intervento deve essere realizzato congiuntamente a quello trainante effettuato nel solo ambito dell’efficienza energetica. inoltre, gli stessi pannelli solari termici possono dare luogo (in mancanza di superbonus) alla scelta di sfruttare la (più conveniente) detrazione al 65% prevista per gli interventi ecobonus, in base all’articolo 14, comma 1 del d.l. n. 63/2013. siamo, ora, giunti alla tecnologia che sfrutta i pannelli solari ibridi per i quali, si ritiene, che il contribuente possa effettuare le scelte fiscali maggiormente convenienti tra quelle viste in precedenza in quanto tali impianti esercitano entrambe le funzioni di produzione di energia elettrica e termica. ferma restando che le valutazioni di convenienza dovranno essere prese in relazione alla particolare fattispecie che si vuole esaminare, risulta evidente che l’impianto fotovoltaico è più favorevole nei casi in cui si applica la maxi detrazione, mentre, fuori dal superbonus, la detrazione al 65% prevista per gli impianti termici risulta più interessante rispetto al 50% legata agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. precisiamo, infine, che con riferimento alla disciplina ecobonus (legata all’installazione degli impianti termici) la detrazione fiscale viene concessa qualora sussista il miglioramento termico dell’edificio preesistente e affinché ciò risulti possibile, è fondamentale che lo stesso sia stato dotato, nel periodo ante intervento, di impianto di riscaldamento. è, altresì, necessario che il nuovo impianto installato risponda ai requisiti tecnici e di produzione termica richiesti dal d.m. 6 agosto 2020, per i quali è prevista una formale asseverazione[1] rilasciata da un tecnico abilitato. [1] l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore dell’impianto quanto la superficie dei collettori solari installati risulta inferiore a 20 metri quadrati. vuoi approfondire l'argomento trattato nella circolare? acquista il nostro e-book"il trasferimento di impianto fotovoltaico". ©riproduzione riservata
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