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Lo scorso 15 luglio è finalmente entrato in vigore il c.d. Codice della crisi d’impresa di cui al D.Lgs. n. 14/2019. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione dello stato di crisi, gli imprenditori individuali e gli enti societari sono, ora, tenuti ad adottare, rispettivamente, misure idonee o un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato che consentano di:
Le misure o gli assetti organizzativi adottati devono consentire, tra l'altro, di rilevare alcuni segnali di previsione della crisi rappresentati:
In particolare, al superamento di determinati parametri, i creditori pubblici qualificati sono tenuti a segnalare, a mezzo PEC o raccomandata a/r, la sussistenza della situazione debitoria all'imprenditore o all'organo di controllo della società (se esistente).
Inoltre, qualora sussistano i seguenti presupposti, la segnalazione deve contenere l'invito alla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata.
INPS |
Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente e a 15.000 euro per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati (a 5.000 euro per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati). |
INAIL |
Esistenza di debiti per premi assicurativi scaduti da oltre 90 giorni e non versati superiore alla soglia di 5.000 euro. |
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE |
Esistenza di crediti affidati alla riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni e d’importo superiore a: 1) 100.000 euro per le imprese individuali; 2) 200.000 euro per le società di persone; 3) 500.000 euro per le altre società. |
L’obbligo di segnalazione posto in capo alle agenzie fiscali e agli istituti previdenziali ricorre:
A seguito delle novità apportate dall'art. 37-bis, D.L. n. 73/2022, è stata modificata la soglia di riferimento dell’esposizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, a decorrere dalla liquidazione IVA trimestrale relativa al secondo trimestre 2022, è previsto che la segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate sia inviata qualora il debito IVA scaduto e non versato, come risultante dalla comunicazione liquidazione IVA trimestrale, sia d’importo superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% del volume di affari del modello IVA dell’anno precedente.
Il raffronto con il volume di affari dell’anno precedente non è richiesto qualora il debito IVA risulti d’importo superiore a 20.000 euro.
La segnalazione dell'Agenzia delle Entrate è inviata contestualmente alla comunicazione di irregolarità (avviso bonario) e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni liquidazione IVA trimestrale.
AGENZIA DELLE ENTRATE |
Esistenza di un debito IVA scaduto e non versato, come risultante dalla comunicazione liquidazione IVA trimestrale, d’importo superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% del volume di affari del modello IVA dell’anno precedente. La segnalazione è inviata in ogni caso qualora il debito IVA risulti d’importo superiore a 20.000 euro. |
A seguito del ricevimento della segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati, l’impresa è tenuta ad accertare se il mancato pagamento rappresenti una situazione transitoria, che non incide sugli equilibri finanziari della stessa, oppure una vera e propria fattispecie rappresentativa di una situazione di crisi. In tale ultima ipotesi, il mancato intervento può determinare il deterioramento dell'attivo patrimoniale e l'assunzione di debiti non onorabili, con il conseguente insorgere di elementi di responsabilità in capo agli amministratori e ai sindaci.
Oltre alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, il Codice della crisi d’impresa prevede anche taluni sistemi di allerta interna.
È previsto, in particolare, che l'organo di controllo societario segnali per iscritto, all'organo amministrativo, la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 14/2019, fissando, peraltro, un termine non superiore a 30 giorni entro il quale gli amministratori devono riferire in merito alle iniziative nel frattempo intraprese.