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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Eventi, sagre e street food agricolo: attenti alla normativa

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l’autunno è da sempre la stagione delle sagre, eventi che gli imprenditori agricoli possono sfruttare per esercitare la vendita diretta dei propri prodotti in forma itinerante, offrendo ai propri clienti la possibilità di consumare sul posto i prodotti ceduti attraverso la somministrazione non assistita degli stessi. ricordiamo che con il d.lgs. 228/2001 è stata introdotta nel sistema agricolo italiano la disciplina sulla vendita diretta che offre la possibilità, da parte dei produttori, di vendere direttamente i propri prodotti ai consumatori, senza dover soggiacere all’intera e complicata disciplina sul commercio. la legge di bilancio 2018 ha esteso la portata ed il campo di applicazione della vendita diretta introducendo la possibilità per gli operatori agricoli di poter svolgere attività di somministrazione non assistita di prodotti agricoli anche mediante strutture mobili nella disponibilità dell’azienda. si tratta dello “street food agricolo”. sulle attività di vendita e degustazione dei prodotti agricoli occorre ragionare con attenzione, sia per quanto riguarda i limiti entro i quali questa attività può essere esercitata ma anche al fine di determinare il corretto inquadramento fiscale, sia ai fini irpef che per l’iva. le precisazioni offerte in prima battuta dal ministero e successivamente dall’anci (associazione nazionale dei comuni italiani) con la nota di indirizzo del 5 marzo 2018, possono essere così sintetizzate:. lo street food può essere svolto su tutto il territorio nazionale, a prescindere dall’ubicazione dell’azienda;. l’attività in esame può essere svolta durante tutto l’anno;. la somministrazione non può essere assistita e, quindi, non può escludersi l’utilizzo di posate di metallo, di bicchieri di vetro, nonché di tovaglioli di stoffa quando questi sono posti a disposizione della clientela con modalità che non implicano un’attività di somministrazione, ossia quando non si tratti di “apparecchiare” la tavola con le modalità proprie della ristorazione, ma solo mettere bicchieri, piatti, posate e tovaglioli puliti a disposizione della clientela per un loro uso autonomo e diretto;. l’imprenditore agricolo potrà utilizzare qualunque bene mobile, anche registrato, purché idoneo dal punto di vista igienico-sanitario alla vendita ed alla somministrazione non assistita di prodotti agricoli e agroalimentari. tali beni mobili devono essere nella materiale disponibilità dell’azienda agricola (non è necessario che siano di proprietà dell’imprenditore);. lo street food può avere ad oggetto esclusivamente prodotti già pronti, escludendo, quindi, ogni forma di cottura nel luogo di vendita;. lo street food agricolo può essere svolto congiuntamente alla somministrazione non assistita in azienda. per quanto riguarda il corretto inquadramento ai fini delle imposte dirette, tali attività devono essere qualificate come cessioni di beni. perciò, se i prodotti venduti e consumati rientrano nell’elenco del d.m. 13 febbraio 2015 le relative cessioni devono ritenersi riconducibili nel reddito agrario. ai fini iva, qualora i beni ceduti rientrino nella tabella a, parte prima del d.p.r. 633/1972, è possibile l’applicazione del regime speciale iva (ex art. 34) e l’esclusione dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite registratore telematico. se i beni oggetto di vendita diretta o consumo immediato non rientrano nell’elenco del d.m. del 13 febbraio 2015, occorrerà valutare se gli stessi possono essere assoggettati alla tassazione forfettaria di cui all’art. 56-bis del tuir (15%) e ciò avviene solo nel caso in cui si tratti di una prima trasformazione di prodotti agricoli non ricompresa nel decreto e ottenuta prevalentemente da prodotti derivanti dalla diretta coltivazione del fondo o dall’allevamento degli animali. se la somministrazione ha ad oggetto il vino si seguono le medesime regole anzidette ma, qualora le degustazioni di vini venissero effettuate nell’ambito di attività di enoturismo (quindi nell’ambito di visite aziendali, attività didattiche, ecc.), le operazioni dovranno essere qualificate come prestazioni di servizi. conseguentemente, tali operazioni seguiranno il regime fiscale dell’agriturismo, che prevede irpef al 25% e iva al 50% dei corrispettivi incassati, salvo la possibilità di optare per l’applicazione dei regimi ordinari. come anticipato, non possono essere oggetto di consumo immediato i prodotti cotti, pertanto, stando a quanto previsto da normativa e prassi, panini con salsiccia (cotta) difficilmente potranno rientrare nel reddito agrario, pur essendo entrambi i prodotti (pane e salsiccia) inseriti nell’elenco del d.m. 15 febbraio 2015. tali regole debbono essere rispettate in maniera assai rigida poiché, in caso di contestazione, insorgerebbero pericoli di natura urbanistica, autorizzativo/commerciale, ma soprattutto legati alla perdita della qualifica di imprenditore agricolo professionale (iap). redazione ©riproduzione riservata
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