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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2022, è stato pubblicato il comunicato con il quale l’Agenzia delle Entrate ha approvato le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli, elaborate dall'ACI, necessarie ai fini della determinazione del compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti.
L’autoveicolo aziendale assegnato al dipendente esclusivamente per esigenze lavorative non origina, invece, alcun benefit in capo al lavoratore. In tale ipotesi, il veicolo è soggetto alle ordinarie restrizioni fiscali applicabili alle auto aziendali (ossia, deducibilità dei costi nel limite del 20% e, in generale, detrazione IVA limitata al 40%).
Al fine di incentivare l’utilizzo di autoveicoli a ridotto impatto ambientale, l’art. 1, comma 632, Legge n. 160/2019, c.d. “Legge di Bilancio 2020”, ha modificato l’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, prevedendo che in caso di assegnazione di veicoli aziendali in uso promiscuo, il fringe benefit sia calcolato assumendo percentuali forfettarie basate sulle emissioni di CO2 dei veicoli, da applicare al costo chilometrico indicato dalle Tabelle ACI moltiplicato convenzionalmente per 15.000 chilometri.
In particolare, i fringe benefit che emergono dalla concessione in uso promiscuo di veicoli di nuova immatricolazione, con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, devono essere tassati in base ai valori di emissione di anidride carbonica degli automezzi, con penalizzazioni, in termini di tassazione, per quelli più inquinanti.
Relativamente agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati fino al 30 giugno 2020, invece, costituisce fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.
In buona sostanza, ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti di assegnazione stipulati entro il 30 giugno 2020 continua ad applicarsi, per tutta la durata del contratto, la precedente disciplina (determinazione del compenso in natura nella misura del 30% della percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri). Per i veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020, i cui contratti di assegnazione in uso promiscuo sono stati sottoscritti a partire dalla stessa data, trovano invece applicazione le nuove percentuali introdotte dalla “Legge di Bilancio 2020”.
Nella peculiare ipotesi di veicoli assegnati al dipendente a partire dal 1° luglio 2020, ma immatricolati in precedenza, non trova applicazione il criterio forfettario di valorizzazione dei benefits di cui all’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, ma i principi generali che regolano la determinazione del reddito di lavoro dipendente (dunque, determinazione del benefit in base al valore normale di cui all’art. 9, TUIR).
In tale ipotesi, pertanto, il fringe benefit deve essere determinato sulla base di elementi certi, oggettivi e documentabili, individuando la quota riferibile all’uso esclusivamente aziendale e sottoponendo a tassazione la restante quota, riferibile all'uso privato del veicolo da parte del lavoratore dipendente.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in particolare, il valore normale può essere determinato considerando il valore del canone di leasing o di noleggio pagato dal datore di lavoro, al netto dell’indennità chilometrica determinata in base alle tariffe ACI, moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell’interesse del datore di lavoro, sia per gli spostamenti all’interno del Comune della sede di lavoro che per quelli all’esterno.
Ancorché la modalità di quantificazione del fringe benefit suggerita dall’Agenzia delle Entrate sia basata su valori tra loro disomogenei (nel costo del leasing o del noleggio non sono considerate le altre spese sostenute dall’azienda per mantenere in efficienza il veicolo assegnato al dipendente, mentre i costi chilometrici riportati dalle Tabelle ACI comprendono anche i costi d’esercizio), la stessa fornisce comunque un’indicazione univoca circa le modalità di calcolo del benefit in relazione ai veicoli per i quali non trovano applicazione i criteri di quantificazione forfettari (vecchi e nuovi) di cui all’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR.
Ai fini della determinazione del fringe benefit da assoggettare a tassazione fiscale e contributiva in capo al dipendente assegnatario dell’autoveicolo, è quindi necessario verificare la data di stipula del contratto di assegnazione e la data di immatricolazione del veicolo.
In sede di determinazione della quota imponibile maturata in capo al dipendente, occorre poi considerare che i compensi in natura non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, qualora i beni ceduti o i servizi prestati al dipendente nel corso dell’intero periodo imposta risultino, complessivamente, d’importo non superiore a 258,23 euro (in caso di superamento del limite, deve essere assoggettato a tassazione intero importo del fringe benefit).
Come sopra anticipato, sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2022, è stato pubblicato il comunicato con il quale l’Agenzia delle Entrate ha approvato le Tabelle nazionali ACI dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli, necessarie ai fini della determinazione del compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti.
In relazione ai veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica.
Tipologia veicolo |
% determinazione fringe benefit 2023 |
Veicoli con valori di emissione di CO2 inferiori a 60g/km |
25% |
Veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km |
30% |
Veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km |
50% |
Veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km |
60% |
Le Tabelle ACI 2023 sono suddivise in: