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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello scorso 24 aprile sono entrate ufficialmente in vigore le disposizioni contenute nel decreto legge 66/2014 concernenti la determinazione forfettaria, nella misura del del 25%, del reddito delle imprese agricole derivante dalla vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili.
L’art. 22 del decreto, prevede che tali novità siano applicate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013; pertanto, per i soggetti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, gli effetti avranno inizio con il 2014. Inoltre, è previsto che le nuove regole siano applicate anche per il calcolo degli acconti delle imposte sui redditi dovute per il 2014.
La normativa colpisce tutti i soggetti che producono energia elettrica, calorica e biodisel da fonti agroforestali o fotovoltaiche destinate alla vendita, ma la determinazione del reddito in misura forfettaria (25%) riguarda esclusivamente i corrispettivi soggetti ad Iva. Ne consegue che dal 2014 tali redditi non saranno più compresi nell’ambito del reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR. Per il momento, quindi, rimangono esclusi dalla determinazione forfettaria del reddito i contributi esclusi da IVA, quale, ad esempio, la tariffa incentivante.
In merito alla determinazione degli acconti Ires e Irpef, vi sono alcune problematiche che riteniamo opportuno evidenziare.
La prima scadenza per corrispondere gli acconti (16 giugno), è antecedente alla data ultima per la conversione del decreto, e, viste le molteplici imprecisioni normative contenute, è probabile che vengano modificate alcune disposizioni. Pertanto sarebbe opportuno rinviare la scadenza della prima rata dell’acconto pari al 40% del 100% per l’Irpef, e del 101,5% per l’Ires, al 16 luglio con l’aumento dello 0,4%.
Nel caso in cui le imprese decidano di adottare la determinazione del reddito forfettariamente, occorre individuare i proventi relativi alla cessione di energia rilevanti ai fini Iva per poi procedere con l’applicazione della percentuale del 25%. Come sopra già evidenziato nella norma non viene presa in considerazione la tariffa incentivante, pertanto l’acconto risulterebbe abbastanza leggero.
Per le imprese individuali e le società semplici sarebbe complesso optare per il regime di determinazione dei redditi in maniera analitica, in quanto dovrebbero ricostruire la contabilità ordinaria o semplificata per l’esercizio 2013. L’opzione sarebbe poi vincolante per il triennio 2014-2016.
In merito alle società di persone diverse dalle società semplici e per le società di capitali non vi è ancora certezza sulla possibilità di determinare il reddito in misura forfettaria. Infatti, stando all’interpretazione letteraria dell’articolo 22 tale criterio dovrebbe essere accessibile a tutti i soggetti, ma è probabile che vi sia comunque un ripensamento da parte del legislatore, visto che le società diverse dalle s.s. non sono ammesse ai regimi forfettari per effetto del divieto espresso contenuto nell’art. 56-bis Tuir.
Alla luce delle nuove disposizioni anche l’Irap subirà un incremento, poiché l’aliquota agevolata dell’1,70%, si applica alle attività rientranti nel reddito agrario. L’attività di produzione di energia, rimanendo comunque attività connessa agricola, è esclusa dal reddito agrario e pertanto sarà applicata l’aliquota Irap ordinaria. Si ricorda, infatti, che l’art. 45 del Dlgs 446/1997 prevede che l’aliquota ridotta Irap sia applicata ai soggetti che operano nel settore agricolo, ma in via amministrativa la riduzione dell’aliquota è riservata ai alle attività che rientrano nell’ambito del reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir. Tuttavia la norma non richiede la rideterminazione dell’acconto assumendo la maggior aliquota Irap.
In ogni caso possiamo affermare che cambiano i governi, ma non cambia il modo di legiferare con provvedimenti finalizzati solo ed esclusivamente alla cassa, senza tener conto di una programmazione, ma sopratutto degli investimenti che erano stati fatti su previsioni che non tenevano con della tassazione.
Allegato: Calcolo costo fiscale a seguito della nuova tassazione degli impianti fotovoltaici
Allegato: Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 - art. 22 (Riduzione delle spese fiscali)