Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 8/E del 28 aprile 2014, si è pronunciata a tempi di record in materia di Riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti ed assimilati.
Nonostante siano ancora diversi i punti da chiarire, soprattutto per i sostituti d’imposta (aziende) e gli intermediari (professionisti) che si troveranno ad applicare le disposizioni del Decreto 66/2014, con questa circolare l’Agenzia ha fatto luce su diversi aspetti tecnico-pratici.
Innanzi tutto è stato confermato che il periodo di retribuzione nel quale i lavoratori dipendenti ed assimilati beneficeranno del bonus è quello di competenza maggio 2014 quindi retribuito a giugno. L’Agenzia prevede anche la possibilità di posticipare al mese successivo qualora vi fossero ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni.
I sostituti d’imposta (i datori di lavoro), comprese quindi le imprese agricole, avranno l’obbligo di erogare il bonus a tutti i soggetti beneficiari titolari di reddito derivante da lavoro dipendente o assimilato, la cui imposta lorda da essi derivante sia superiore alle detrazioni da lavoro spettanti e che l’ammontare del reddito complessivo non sia superiore a 26.000,00 €.
L’importo del bonus è pari ad € 640,00 su base annua sino ad € 24.000,00, mentre da € 24.000,00 ad € 26.000,00 l’ammontare dell’incentivo decresce all’aumentare del reddito sino ad azzerarsi.
I datori di lavoro dovranno, attraverso il metodo previsionale, ipotizzare l’importo del reddito complessivo così da valutare il requisito reddituale e stabilire se il dipendente ha o meno il diritto a ricevere il bonus. Sarà invece onere del lavoratore, fornire al proprio datore di lavoro una dichiarazione attestante il superamento della soglia di reddito massima, qualora lo stesso soggetto possieda, oltre al reddito da lavoro dipendente, anche altri redditi.
Accertati i requisiti, il sostituto d’imposta erogherà mensilmente l’importo di 80 € e provvederà al conguaglio a credito o a debito nel caso in cui il rapporto di lavoro si dovesse interrompere in data antecedenti il mese di dicembre 2014.
Chiarimenti dovranno avvenire in merito alle modalità di calcolo per i lavoratori retribuiti a giornate. In via del tutto prudenziale ipotizziamo che il bonus verrà rapportato ai giorni di detrazioni previsti nel mese di competenza e quindi gli operai agricoli o lavoratori a chiamata dei settori diversi dall’agricoltura riceveranno l’importo proporzionato alle giornate lavorate.