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Come noto, il D.L. n. 48/2023, c.d. Decreto Lavoro, ha disposto, limitatamente al periodo d’imposta 2023, l’incremento a 3.000 euro del limite di esenzione fiscale e contributivo dei beni e servizi erogati dai datori di lavoro, ricomprendendo tra questi anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Tuttavia, tale nuova soglia dei fringe benefit opera a favore dei soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e, pertanto, per i lavoratori dipendenti senza figli a carico, trova applicazione l’ordinaria soglia di 258,23 euro annui.
Tale manifesta disparità di trattamento avrebbe dovuto essere risolta riducendo la soglia dei fringe benefit a 1.000 euro ed estendendone l’applicabilità alla generalità dei lavoratori dipendenti (con o senza figli a carico), limitando il riconoscimento di una soglia aggiuntiva di 660 euro per ogni figlio a carico, fino a un massimo di tre.
A sorpresa, invece, il D.D.L. di conversione del D.L. n. 48/2023, approvato dal Senato lo scorso 22 giugno, ha confermato la disposizione originaria di cui all’art. 40, D.L. n. 48/2023, modificando soltanto le risorse stanziate, che passano dai 142,2 milioni di euro inizialmente previsti a 332,2 milioni di euro (oltre a 12,4 milioni di euro per l’anno 2024).
Nel periodo d’imposta 2023, pertanto, opererà una duplice soglia di esenzione dei fringe benefit:
Qualora il valore dei beni o dei servizi forniti dal datore di lavoro risulti complessivamente superiore ai suddetti limiti, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo del lavoratore dipendente.
Ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR, i figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi o affidati, sono considerati fiscalmente a carico se non superano i 24 anni di età e se hanno percepito nell’anno di riferimento un reddito pari o inferiore a 4.000 euro; se superano i 24 anni, invece, sono considerati a carico se hanno percepito un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro.
In relazione all’applicazione del limite reddituale di 4.000 euro previsto per i figli a carico di età non superiore a 24 anni, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l’intero anno in cui il figlio raggiunge tale limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade. Pertanto, se nel 2023 il figlio compie i 24 anni, la soglia di reddito cui fare riferimento per verificare lo status di figlio fiscalmente a carico è comunque pari a 4.000 euro, a prescindere dal giorno e dal mese del compleanno.
Inoltre, i suddetti limiti di 2.840,51 e 4.000 euro sono da intendersi riferiti all’intero periodo d’imposta (anno solare), indipendentemente dal periodo in cui sono prodotti. Conseguentemente, se al termine del periodo d’imposta 2023 si è superato il limite, il figlio non è fiscalmente a carico, neppure per la parte dell’anno in cui lo stesso era privo di redditi.
L’incremento della soglia a 3.000 euro dovrebbe trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui, sotto il profilo fiscale, il carico del figlio sia ripartito con l’altro genitore.
Resta invece da comprendere l’effettiva applicabilità della maggiorazione nel caso in cui entrambi i genitori siano lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (ossia, se ciascuno dei genitori possa fruire della soglia di 3.000 euro, per un totale di 6.000 euro).
Ai fini della fruizione dell’agevolazione, si ricorda, il lavoratore dipendente è tenuto a rendere al datore di lavoro una autodichiarazione in cui attesti di avere diritto a fruire della soglia maggiorata di 3.000 euro per il 2023, indicando il Codice Fiscale dei figli fiscalmente a carico.
Da ultimo, si evidenzia che la maggiorazione in esame non richiede che i figli fiscalmente a carico convivano con i genitori (il figlio a carico può anche risiedere all’estero), e neppure che siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.