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Con Risposta a Interpello n. 421 del 25 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i rimborsi erogati dai datori di lavoro ai propri dipendenti per le spese di energia elettrica sostenute per la ricarica degli autoveicoli in uso promiscuo presso la propria abitazione costituiscono redditi di lavoro dipendente, da assoggettare a tassazione.
Il caso sottoposto al vaglio dell’Agenzia delle Entrate riguarda una società che, nell’ambito dell’attività di rinnovo del parco autoveicoli con automezzi elettrici e ibridi, intende riconoscere ai propri lavoratori dipendenti il rimborso delle spese dagli stessi sostenute per l’energia elettrica utilizzata per la ricarica dei veicoli aziendali effettuata presso le loro abitazioni.
La società, inoltre, si farà carico delle spese di installazione e di manutenzione ordinaria delle necessarie infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica, contatore a defalco).
In relazione ai veicoli aziendali assegnati in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, la Legge n. 160/2019, c.d. Legge di Bilancio 2020, ha previsto, ai fini dell’imponibilità in capo al lavoratore dipendente, un valore forfettario del benefit più basso per i veicoli meno inquinanti, aumentando, invece, gradualmente, la base imponibile dei veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km.
Inoltre, sempre in relazione ai veicoli ad uso promiscuo, nella Circolare n. 326/1997 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle Tabelle ACI costituisce una determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione del tutto forfettaria, che prescinde dunque da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza effettiva. Di conseguenza, è del tutto irrilevante che il lavoratore dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi posti a base della commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI.
Nello stesso documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi (come, ad esempio, l’immobile per custodire il veicolo), che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.
Con riguardo al caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha quindi evidenziato che l’installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione dei dipendenti rientra tra i beni che devono essere separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente (da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente).
Tuttavia, in relazione al consumo dell’energia necessaria per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo, l’Amministrazione Finanziaria ha rilevato che lo stesso non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (c.d. fringe benefit), ma costituisce, invece, un rimborso delle spese sostenute dai lavoratori.
Le somme che il datore di lavoro corrisponde ai lavoratori a titolo di rimborso spese costituiscono, per questi ultimi, reddito di lavoro dipendente; fanno eccezione le spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quali, ad esempio, l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore (carta della fotocopia o della stampante, pile della calcolatrice, ecc.), e fatte salve specifiche deroghe previste dall’art. 51, comma 5, TUIR, per il rimborso analitico delle spese di trasferta.
Nella fattispecie in esame, i rimborsi delle spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono dunque reddito di lavoro dipendente, da assoggettare a tassazione in capo al lavoratore.