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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023, è stato pubblicato il D.M. 29 settembre 2023, con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha attestato l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva delle società di capitali, delle fondazioni e dei trust.
Tali informazioni dovranno essere comunicate al competente Registro delle Imprese entro il prossimo 11 dicembre 2023.
La finalità del registro è quella di identificare la persona fisica alla quale, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente o il relativo controllo.
L’obbligo di comunicare i dati e le informazioni relative al titolare effettivo interessa:
Il Registro dei titolari effettivi è istituito presso il Registro delle Imprese della CCIAA e si compone di due sezioni:
Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del decreto, ossia entro l’11 dicembre 2023 (l’8 dicembre è festivo ed è seguito da un sabato e una domenica), gli amministratori di società di capitali sono tenuti a comunicare al Registro delle Imprese i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dell’ente da loro presieduto.
Le imprese con personalità giuridica e le persone giuridiche private con costituzione successiva al 9 ottobre 2023 (data di pubblicazione del decreto in esame), invece, devono provvedere alla comunicazione entro 30 giorni dall’iscrizione nei registri. Analogamente, trust e istituti giuridici affini costituiti successivamente alla medesima data, devono provvedere alla comunicazione entro 30 giorni dalla loro costituzione.
La comunicazione dei dati e delle informazioni deve essere effettuata utilizzando il Modello TE, approvato dal D.M. 12 aprile 2023, da firmare digitalmente attraverso la Comunicazione unica di impresa. Per la compilazione e l’invio del modello è possibile utilizzare l’applicativo DIRE, aggiornato con la modulistica ministeriale (l’utilizzo dell’applicazione presuppone la sottoscrizione di un contratto per l’utilizzo del servizio TELEMACO, la titolarità di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata).
La pratica per la comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato (dagli amministratori di società di capitali, ad esempio), deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico delle dichiarazioni (che può essere l’obbligato stesso o un intermediario abilitato).
Per le fondazioni, l’obbligo ricorre in capo al fondatore, se in vita, oppure in capo ai soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza/amministrazione. Nel caso di trust o affini, infine, l’obbligo è adempiuto dal fiduciario.
Non è prevista la possibilità di delegare la firma dell’adempimento ad un professionista (che, comunque, può supportare l’obbligato nella compilazione e nell’invio della pratica).
Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della comunicazione, si verifichino delle variazioni dei dati e delle informazioni, ricorre l’obbligo, entro i 30 giorni successivi, di comunicare le variazioni intervenute.
In ogni caso, i dati e le informazioni comunicati dovranno essere confermati annualmente, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione, dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma.
Le società di capitali potranno provvedere alla conferma dei dati trasmessi contestualmente all’adempimento del deposito del bilancio, allegando la relativa pratica.
I dati da comunicare sono espressamente individuati dall'art. 4, D.Lgs. n. 55/2022 e, per le società di capitali, sono:
Ai sensi dell’art. 2630, Codice Civile, l’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle Imprese è punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro in capo a ciascun soggetto obbligato.
Qualora la comunicazione sia effettuata entro i 30 giorni successivi alla scadenza di legge, la sanzione amministrativa è ridotta a un terzo.
Inoltre, poiché la comunicazione del titolare effettivo è resa mediante autodichiarazione da parte dell’amministratore o del fiduciario, trovano applicazione le norme penali e quelle dettate dalle leggi speciali in materia, che puniscono chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla legge (in questo caso la sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà).
Altre specifiche sanzioni sono poi previste dal D.Lgs. n. 231/2007, che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro non solo chi falsifica i dati e le informazioni relative al titolare effettivo, ma anche chi li utilizza.
Qualora gli amministratori non siano in grado di acquisire autonomamente i dati sulla titolarità effettiva, possono farne espressa richiesta ai soci, i quali, in caso di inerzia o di rifiuto ingiustificati o di indicazioni di informazioni palesemente fraudolente, perdono il diritto di esercizio del diritto di voto e ove questo venga comunque esercitato determina l’impugnabilità delle relative deliberazioni.
In conclusione, si evidenzia che i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio, ivi inclusi i commercialisti, sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Camera di Commercio territorialmente competente, mediante autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, le eventuali difformità riscontrate tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto dalla consultazione del Registro delle Imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela.