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In scadenza i termini per la comunicazione del titolare effettivo per imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini al trust, in base alla recente normativa antiriciclaggio.
Il titolare effettivo è individuato dall’art. 20 comma 1 del c.d. Decreto Antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007): “Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo”. I commi successivi dell’art. 20 forniscono i criteri da seguire per compiere questa individuazione. Lo stesso Decreto (v. art. 21 commi 1 e 3) obbliga:
a comunicare la propria titolarità effettiva all’Ufficio del Registro delle Imprese.
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto n. 55/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi MIMIT), l’Italia ha istituito il registro dei titolari effettivi, in attuazione delle Direttive n. 849/2015 e 843/2018 dell’Unione Europea, ossia le Direttive Antiriciclaggio.
Stando a quanto previsto dalla norma, l’obbligo di comunicare la propria titolarità effettiva ricade su:
Per individuare chi sia il titolare effettivo, occorre fare riferimento a quanto riportato nel Decreto menzionato, secondo cui, nelle imprese dotate di personalità giuridica, il titolare effettivo, nel caso in cui sia una società di capitali:
Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta, il titolare effettivo coincide con la persona cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
Nelle persone giuridiche private, secondo quanto stabilito dall’art. 1 comma 2 lett. p) del Decreto, il titolare effettivo è individuato nei soggetti individuati dall'articolo 20, comma 4, del Decreto Antiriciclaggio (i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione).
Per i trust e gli istituti giuridici affini ai trust, l’art. 1 comma 2 lett. q) del Decreto rinvia all'articolo 22, comma 5, primo periodo del Decreto Antiriciclaggio.
La comunicazione del titolare effettivo va fatta all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente ed è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, approvato dal MIMIT con Decreto 12 aprile 2023.
Le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere costantemente aggiornate, pertanto ogni variazione delle notizie già iscritte sulla titolarità effettiva dovrà essere comunicata e iscritta.
Indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni della titolarità effettiva, è comunque prevista una comunicazione periodica annuale, quindi si dovrà periodicamente comunicare la titolarità effettiva anche se nulla è cambiato rispetto all’ultima comunicazione presentata. Tale adempimento va effettuato entro 12 mesi dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma.
Il primo popolamento del registro dei titolari effettivi avviene mediante le comunicazioni della titolarità effettiva, cui sono tenute:
La scadenza da rispettare è il sessantesimo giorno successivo alla data indicata, ossia entro il giorno 11 dicembre 2023.
Per i soggetti costituiti dopo il 9 ottobre 2023, le scadenze da rispettare sono:
Unioncamere ha pubblicato il Manuale Operativo per l’invio delle comunicazioni e, in tale documento, vengono affrontate diverse casistiche di difficile interpretazione. Come è noto, le azioni/quote di partecipazione possono essere oggetto di usufrutto, nuda proprietà, pegno oppure di comproprietà; inoltre, su di esse possono insistere dei vincoli come il sequestro o il pignoramento.
Tale circostanza deve essere valutata in sede di comunicazione della titolarità effettiva. Per questo motivo, in assenza di specifici indirizzi ministeriali, Unioncamere riporta quanto generalmente previsto dalla Legge, fermo restando che il singolo caso potrebbe essere regolato diversamente dall’accordo tra le parti o dal provvedimento dell’autorità giudiziaria. Nello specifico: