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La definizione di “serra” non è univoca e lineare, dipendendo spesso dalle variabili della normativa catastale, fiscale e agronomica. La complessità di questo concetto emerge chiaramente nel Decreto Legislativo n. 557/1993, articolo 9, comma 3-bis, che attribuisce carattere di ruralità alle costruzioni strumentali destinate alla “protezione delle piante”.
Un ulteriore contributo alla definizione di serra proviene dal Decreto Ministeriale n. 28/1998, articolo 3, comma 3, lett. b), che la identifica come una struttura “adibita alla coltivazione”. La serra, quindi, è un impianto destinato sia alla coltivazione che alla protezione delle piante, ricreando artificialmente un ambiente simile a quello naturale.
L'importanza di luce solare e temperatura nel contesto delle serre è cruciale, poiché tali strutture mirano a ricreare le condizioni di vita ideali per lo sviluppo delle piante. Tuttavia le serre possono anche prevedere un ambiente con luce naturale assente o controllata, come nel caso della coltivazione dei funghi. La serra diventa così un ambiente artificiale con condizioni specifiche di luce, temperatura e umidità per favorire la coltivazione agricola.
Le serre sono utilizzate per coltivazioni intensive come ortofrutta, floro-vivaismo, funghicoltura e per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante. La definizione di serra si applica solo a strutture che soddisfano tali caratteristiche specifiche.
Le serre possono variare nella loro struttura, dalla costruzione fissa ancorata al suolo a elementi amovibili, prefabbricati o realizzati in opera. Tuttavia, la distinzione tra strutture fisse e amovibili può essere sottile, poiché entrambe richiedono opportuni ancoraggi.
Le serre fisse, realizzate con materiali durevoli come ferro zincato o alluminio, sono ancorate stabilmente al suolo senza limiti temporali di utilizzo. Al contrario, le serre mobili, costituite da materiali leggeri e facilmente rimovibili, sono destinate a un impiego non temporaneo.
La normativa in materia di accatastamento degli immobili richiede condizioni specifiche, e il riconoscimento di una serra come immobile dipende dalla sua stabilità e funzionalità. Le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale o manufatti precari non stabili al suolo sono esclusi dall'inventario catastale.
Le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura e funzionali all'attività agricola, sono esentate dall'obbligo di autorizzazioni. La loro natura stagionale le rende facilmente smontabili e rimovibili senza modificare in modo permanente il territorio.
Le c.d. “serre a terra”, utilizzate per la produzione di ortaggi, sono simili alle costruzioni rurali e sono soggette all'accatastamento. Realizzate con materiali come ferro zincato o alluminio, presentano coperture in vetro o materiale plastico pesante.
Il Consiglio di Stato (Sez. V, Sent. n. 397 del 27 aprile 1990) ha affermato che i requisiti che deve avere un'opera edilizia per essere considerata precaria sono riconducibili ai seguenti criteri:
Inoltre, anche di recente, la giurisprudenza ha affermato che il carattere precario del manufatto debba essere riconosciuto in ragione del c.d. criterio funzionale. Pertanto, se un'opera è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee (come nel caso in cui i manufatti sono stabilmente funzionali alle esigenze dell'impresa) non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando le opere sono state realizzate con materiali facilmente amovibili. In tal caso i giudici hanno qualificato le opere come nuova costruzione, per la quale è necessario il preventivo rilascio del titolo edilizio.
L’orientamento della Giurisprudenza in relazione ai titoli abilitativi per la realizzazione delle serre e, conseguentemente, anche ai fini del loro eventuale successivo accatastamento, pare essere orientata a valutare come elemento significativo il carattere non più temporaneo di molti di questi manufatti.
Come abbiamo evidenziato oggi le serre presenti sui fondi agricoli possono anche non avere elementi strutturali tali da renderle perennemente fisse al suolo e possono, al tempo stesso, avere idonee caratteristiche per essere facilmente rimovibili, senza nemmeno produrre effetti negativi sulla fertilità dei suoli. Pertanto, la complessità nella definizione di serra richiede un esame attento delle caratteristiche strutturali, funzionali e normative. La distinzione tra serre fisse e mobili è cruciale per determinare l'applicazione delle leggi in materia di edilizia, accatastamento e autorizzazioni, garantendo una gestione corretta e conforme di queste importanti strutture agricole.