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Con l’Ordinanza n. 27301 del 25 settembre 2023, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in materia di accertamenti bancari e onere della prova.
Il caso sottoposto al vaglio dei Giudici di legittimità riguarda un contribuente, titolare di una ditta individuale che, in relazione ai periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, ha presentato delle dichiarazioni dei redditi dalle quali emergeva un reddito d’impresa pari a 1 euro per ciascun anno d’imposta.
Accertata tale anomalia, l’Amministrazione Finanziaria ha invitato il contribuente ad esibire le scritture contabili, i registri IVA e la documentazione dei componenti positivi e negativi del reddito inerente all’attività esercitata (coltivazione di uva), avviando contestualmente le indagini bancarie, ossia richiedendo agli istituti di credito della contribuente di comunicare notizie circa i rapporti con la stessa intrattenuti.
Considerato che, dai documenti prodotti dal contribuente, risultava l'omessa tenuta dei registri e dalla risposta degli istituti di credito risultava una rilevante movimentazione sui conti correnti, l’Agenzia delle Entrate ha richiesto al contribuente le relative giustificazioni, che lo stesso non è stato tuttavia in grado di fornire.
L’Amministrazione Finanziaria ha quindi proceduto alla notifica di tre avvisi di accertamento in relazione a ciascuno degli anni di imposta 2007, 2008 e 2009, rettificando il reddito di impresa dichiarato e recuperando a tassazione i componenti positivi non contabilizzati ai sensi degli artt. 32, D.P.R. n. 600/1973 e 51, D.P.R. n. 633/1972.
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento ed i suoi rilievi sono stati accolti sia dalla CTP di Pescara (Decisione n. 314/2014) che dalla CTR Abruzzo (Decisione n. 1097/2016). Le commissioni tributarie, in particolare, hanno accolto le eccezioni avanzate dal contribuente circa la mancanza della titolarità dei terreni sui quali avrebbe potuto svolgere l’attività economica finalizzata alla produzione di uva.
Le stesse commissioni tributarie hanno peraltro evidenziato che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate non era stato in grado di fornire prova della titolarità, in capo al contribuente, di terreni idonei a produrre il reddito accertato.
L’Amministrazione Finanziaria ha quindi presentato ricorso in Cassazione, censurando le decisioni di primo e secondo grado per aver ritenuto che incombesse sull’Agenzia delle Entrate l’onere probatorio dell’esistenza del presupposto per la produzione del reddito, mentre invece la rettifica era stata basata sulle indagini finanziarie e, in particolare, sul riscontro tra i versamenti ed i prelievi che non erano stati giustificati dalla contribuente.
L’Ufficio ha poi evidenziato che la mancanza di titolarità formale di terreni agricoli è irrilevante a fronte del tipo di accertamento bancario notificato, in quanto, in presenza di questa tipologia di accertamento, assumono rilevanza soltanto le giustificazioni fornite dalla parte in merito alle movimentazioni riscontrate sui conti correnti.
Le commissioni tributarie avrebbero quindi dovuto focalizzare la loro attenzione sull’esame delle giustificazioni relative ad ogni singolo movimento bancario oggetto di contestazione, e non sulla mancata intestazione formale dei terreni in capo alla contribuente (la quale avrebbe, peraltro, potuto esercitare l’attività agricola anche su terreni di proprietà di altri soggetti).
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha avallato le tesi sostenute dall’Agenzia delle Entrate, richiamando il proprio costante orientamento, in base al quale, in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32, D.P.R. n. 600/1973 e 51, D.P.R. n. 633/1972, sanciscono una presunzione legale a favore dell’Erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729, Codice Civile, per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente solo attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili.
Secondo la Corte di Cassazione, in buona sostanza, quando l’accertamento si basa sulla verifica dei conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione Finanziaria è soddisfatto, ai sensi dell’art. 32, D.P.R. n. 600/1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale è tenuto a dimostrare, con una prova, non generica, ma analitica, per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili.