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pacchetto-ortofloro-plus Cedolare al 10% per i contratti di locazione a canone concordato

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con la conversione in legge del decreto casa entra definitivamente in vigore la possibilità di applicare la cedolare secca sui canoni di locazione dei contratti a canone concordato nella misura del 10%. la cedolare secca è un’imposta sostitutiva irpef e delle relative addizionali sui redditi fondiari nonché dell’imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione. l’opzione per tale regime avviene, solitamente, al momento della stipula della registrazione del contratto. si può accedere al regime della cedolare in una qualsiasi annualità intermedie del contratto, inviando all’agenzia il modulo appositamente predisposto entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro annuale, e non provvedere al pagamento della registrazione. tale situazione, decisamente agevolativa, indurrà i contribuente a procedere con la variazione dei contratti in corso in contratti di locazione a canone concordato, per poi richiedere l’entrata nel regime della cedolare secca. occorre precisare che tale opzione deve essere segnalata all’inquilino tramite raccomandata, citando espressamente la rinuncia a tutti gli aggiornamenti contrattuali, compresi quelli istat; tale rinuncia sarà vincolata per tutta la durata del periodo contrattuale. la lettera non è obbligatoria nel momento in cui nel contratto non è prevista alcun adeguamento del canone. l’opzione non è preclusa nel caso vi sia una pluralità di proprietari. a tal proposito, non è necessario che tutti i proprietari adottino il regime della cedolare, ma è vincolante il fatto che tutti rinunciano a qualsiasi tipo di adeguamento della locazione. infine, si ricorda che per accedere al sistema dei contratti di locazione a canone concordato, regolato dalla legge 431/98, è necessario che l’immobile sia ubicato in un comune ad alta densità abitativa. tale tipologia di contratto prevede una durata minima della locazione di 5 anni (3 anni più 2 di rinnovo automatico) ed il canone pattuito dalle parti non può essere superiore a quello stabilito dai sindacati dei proprietari e degli inquilini locali, in appositi accordi territoriali che vanno rinnovati periodicamente. ©riproduzione riservata
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