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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Contribuenti forfettari: l’obbligo di adozione della fattura elettronica dal 1° gennaio 2024

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a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica interessa la generalità dei soggetti passivi iva, pur con la previsione di talune specifiche esclusioni. in particolare, l’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 127/2015, escludeva espressamente da tale obbligo:. i contribuenti “minimi” e forfettari (tenuti, comunque, alla fatturazione elettronica in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni);. i soggetti passivi che adottano il regime forfettario di cui alla legge n. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi di importo non superiore a 65.000 euro;. le operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in italia. in seguito, con la decisione n. 2021/2251, il consiglio europeo ha autorizzato l’italia ad estendere l’obbligo di fatturazione elettronica in capo ai soggetti in regime di franchigia per le piccole imprese. a seguito dell’autorizzazione ottenuta dal consiglio europeo, il legislatore domestico, con l’art. 18, comma 2, d.l. n. 36/2022, ha modificato il comma 3 dell’art. 1, d.lgs. n. 127/2015, sancendo la soppressione, con effetto dal 1° luglio 2022, dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica accordato ai contribuenti di minori dimensioni. in particolare, a decorrere dal 1° luglio 2022:. i contribuenti “minimi” e forfettari;. i soggetti passivi che adottano il regime forfettario di cui alla legge n. 398/1991;. con ricavi o compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, sono stati tenuti all’adozione della fatturazione elettronica (oltre che per le fatture, anche per le note di variazione). i contribuenti di minori dimensioni con ricavi o compensi 2021, ragguagliati ad anno, pari o inferiori a 25.000, invece, sono tenuti alla fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2024. contribuenti minimi e forfettari con ricavi o compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022. contribuenti minimi e forfettari con ricavi o compensi 2021, ragguagliati ad anno, pari o inferiori a 25.000 euro. obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024. in sede di prima applicazione del nuovo obbligo, l’art. 18, comma 3, d.l. n. 36/2022, ha previsto un periodo transitorio, dal 1° luglio al 30 settembre 2022, nel corso del quale, in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, non trovavano applicazione le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 471/1997 (dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati, o da 250 euro a 2.000 euro nel caso in cui la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito). di conseguenza, nel periodo luglio-settembre 2022, i soggetti sopra indicati potevano emettere la fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, anziché entro l’ordinario termine di dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione in caso di ricorso alla fatturazione differita). dal prossimo 1° gennaio 2024 non troverà più applicazione l’esimente prevista dal d.l. n. 36/2022 e, pertanto, la generalità dei contribuenti di minori dimensioni, indipendentemente dall’entità dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti nel 2022, sarà tenuta alla fatturazione elettronica. modalità di emissione della fattura elettronica. ai fini dell’emissione della fattura elettronica, i contribuenti di minori dimensioni devono utilizzare il tipo documento “td01” (fattura) o “td06” (parcella). nel file xml della fattura elettronica, campo “regime fiscale”, deve essere indicato il codice “rf19”, mentre, quale natura dell’operazione, deve essere indicato il codice “n2.2”, “operazioni non soggette - altri casi”. qualora il corrispettivo dell’operazione sia superiore alla soglia di 77,47 euro, ricorre l’obbligo di assolvere l’imposta di bollo, fissata nella misura di 2 euro. a tal fine occorre indicare l’ammontare dell’imposta nel file xlm inviato al sistema di interscambio, per poi provvedere al versamento mediante la funzionalità presente nel portale fatture e corrispettivi dell’agenzia delle entrate. il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere effettuato:. per le fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre dell’anno, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (ossia, rispettivamente, entro il 31 maggio, il 30 novembre e il 28 febbraio dell’anno successivo);. per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno, entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre (ossia, entro il 30 settembre). tuttavia, qualora l’importo dovuto per il primo trimestre risulti pari o inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere posticipato al termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (ossia, al 30 settembre). inoltre, qualora l’importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri dell’anno risulti complessivamente pari o inferiore a 5.000 euro, il pagamento dell’imposta di bollo può essere posticipato al termine previsto per il versamento dell’imposta di bollo relativa al terzo trimestre. emissione e-fatture. imposta di bollo. termini di versamento. 1° trimestre. &> 5.000 euro. 31 maggio. ≤ 5.000 euro. 30 settembre *. 2° trimestre. &> 5.000 euro. 30 settembre. 1° e 2° trimestre. ≤ 5.000 euro. 30 novembre. 3° trimestre. qualsiasi importo. 30 novembre. 4° trimestre. qualsiasi importo. 28 febbraio anno successivo. * il termine deve essere osservato qualora l’imposta di bollo dovuta per il primo ed il secondo trimestre risulti complessivamente superiore a 5.000 euro. il versamento può essere effettuato a mezzo modello f24 o, in alternativa, mediante l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle entrate, con addebito diretto sul conto corrente del contribuente. di seguito si riepilogano i codici tributo da esporre nella sezione erario della delega di pagamento. trimestre di riferimento. codice tributo. 1° trimestre. “2521”. 2° trimestre. “2522”. 3° trimestre. “2523”. 4° trimestre. “2524”. qualora il versamento riguardi più trimestri poiché l’importo dovuto per uno o più trimestri è risultato non superiore alla soglia di 5.000 euro, il versamento deve essere effettuato tenendo distinti i singoli trimestri, evidenziando il corrispondente codice tributo. in caso di omesso, tardivo od insufficiente versamento delle somme dovute, l’agenzia delle entrate invia un’apposita comunicazione al contribuente, con indicazione dell’ammontare:. dell’imposta dovuta;. della sanzione di cui all’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, ridotta a 1/3 (codice tributo “2525”);. degli interessi, calcolati fino all’ultimo giorno del mese precedente quello di elaborazione della comunicazione (codice tributo “2526”). il versamento delle somme richieste deve essere quindi effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; una volta decorso tale periodo, l’agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate. la presentazione dell’esterometro. l’utilizzo della fatturazione elettronica determina anche l’obbligo di presentazione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (il c.d. esterometro). infatti, in base al comma 3-bis dell’art. 1, d.lgs. n. 127/2015, i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica sono tenuti anche alla presentazione della comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti non residenti. sul punto si ricorda che la legge n. 178/2020 ha previsto che i dati delle operazioni con soggetti non residenti siano trasmessi all’amministrazione finanziaria mediante il sistema di interscambio, utilizzando il medesimo formato previsto per la fattura elettronica. in conclusione si evidenzia che dal 1° luglio 2022, i soggetti tenuti alla fatturazione elettronica devono documentare con tale modalità anche le cessioni di beni effettuate verso operatori economici sammarinesi. redazione ©riproduzione riservata
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