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Il Governo ha introdotto alcune novità in materia di detrazioni per interventi edilizi, prevedendo aperture ma anche limitazioni stringenti, riguardanti altresì Sismabonus e Bonus Barriere.
Il Decreto Legge n. 212 del 29 dicembre 2023 (nel seguito anche Decreto Superbonus), come preannunciato, è intervenuto su diversi aspetti delle detrazioni previste per interventi edilizi.
Una delle rilevanti novità riguarda l’introduzione di una clausola di salvaguardia per SAL Superbonus fino al 31 dicembre 2023 in caso di mancata ultimazione dei lavori.
In particolare, ai sensi dell’art. 1 comma 1 del predetto Decreto, le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del D.L. n. 34/2020, per le quali è stata esercitata l'opzione di sconto in fattura o cessione a terzi del credito, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non saranno oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso. Ciò ancorché la mancata ultimazione comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dalla relativa normativa.
Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni che prevedono il recupero dell’indebito e l’eventuale responsabilità solidale dei fornitori e cessionari in caso di loro concorso nella violazione (ex art. 121, commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 34/2020) nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
Vista l’estensione della clausola di salvaguardia a tutti gli interventi di cui all’art. 119 e tipologie di beneficiari, questa misura deve essere valutata positivamente: l’intento del Legislatore è quello di mettere al riparo da contestazioni (e relative richieste di restituzioni, comprensive di sanzioni ed interessi) quei contribuenti che, non avendo ultimato i lavori, si troveranno a dover subire costi non preventivati. Questa misura inoltre potrebbe avere un effetto positivo anche su eventuali contenzioni che potrebbero nascere tra committenti e le imprese edilizie in merito alla mancata ultimazione dei lavori entro i termini previsti.
Tuttavia dobbiamo segnalare che la salvaguardia riguarderà di fatto quei beneficiari che hanno incluso le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 all’interno di un SAL, mentre non saranno tutelati coloro che hanno sostenuto spese a mero titolo di acconto.
Nel seguito si elencano in breve anche le ulteriori novità introdotte dal Decreto n. 212/2023.
L’art. 1 comma 2 del Decreto Superbonus prevede la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1 del D.L. n. 34/2020) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi (agevolati con Superbonus al 70%) relativi a:
Condizione per beneficiare del Bonus è il raggiungimento, entro la data del 31 dicembre 2023, di un SAL non inferiore al 60%. Si attende un decreto attuativo del MEF, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
L’art. 2 comma 1 del Decreto Superbonus limita, in materia di opzione per la cessione del credito o sconto sul corrispettivo, l’esclusione dal blocco delle opzioni ex art. 2 co. 2 lett. c) secondo periodo del D.L. n. 11/2023, per gli interventi di demolizione e ricostruzione eseguiti nelle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, solamente agli interventi di demolizione e ricostruzione per i quali risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo edilizio in data antecedente al 30 dicembre 2023. Questa condizione opera a partire dal 30 dicembre 2023.
Il comma 2 prevede l’obbligo per i contribuenti che beneficiano del Superbonus per gli interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici ex art. 119 co. 8-ter del D.L. n. 34/2020 ed in relazione alle spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023, di stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori agevolati con Superbonus, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Le modalità di attuazione di tale misura saranno stabilite con decreto del MEF e MIMIT.
L’art. 3 comma 1 del Decreto Superbonus prevede una parziale riscrittura del Bonus Barriere Architettoniche (ex art. 199-ter del D.L. n. 34/2020), in particolare nel suo ambito oggettivo di applicazione. L’agevolazione sarà limitata alla realizzazione, in edifici già esistenti, di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (sono esclusi quindi gli infissi). Vengono esclusi gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Viene previsto che il rispetto dei requisiti tecnici per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche debba risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. Da ultimo, si prevede che il pagamento delle spese agevolate con il Bonus Barriere 75% debba avvenire “con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all’articolo 16-bis del TUIR”, ossia mediante bonifico “parlante”.
Le predette modifiche all’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 si applicano alle spese sostenute dal 30 dicembre 2023.
L’art. 3 co. 2 del Decreto Superbonus modifica l’art. 2 co. 1-bis del DL n.11/2023, estendendo il blocco delle cessioni anche al Bonus Barriere, con alcune eccezioni. Viene infatti previsto che:
Viene comunque prevista una disciplina transitoria, per cui le disposizioni, così come vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal Decreto Superbonus, si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali entro il 29 dicembre 2023: