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E’ ormai prossima la scadenza della Tasi, prevista per il prossimo 16 giugno, ma vi sono ancora alcuni aspetti da chiarire, fra i quali assume particolare importanza il riparto dell’imposta fra il proprietario dell’immobile e l’inquilino.
Come previsto dal comma 681 della Legge di Stabilità (147/2013) la Ta-si prevede quale soggetto passivo del tributo, sia il proprietario dell’unità immobiliare, sia l’eventuale detentore del fabbricato (locata-rio – comodatario).
Sarà il Comune, con apposita delibera, a stabilire un’aliquota tra il 10% e il 30% che verrà imputata a carico dell’eventuale inquilino/comodatario, mentre la restante parte dovrà essere corrisposta dal titolare del diritto reale (la delibera non può prevedere che venga azzerata la quota a carico all’inquilino).
Il problema sorge nel momento in cui l’affittuario utilizza l’immobile come abitazione principale. Infatti, in questa ipotesi, la Tasi dovrà esse-re comunque calcolata per entrambi i soggetti passivi (proprietario e affittuario) considerando il fabbricato non come abitazione principale, ma bensì seguendo le regole della seconda casa.
Si evidenzia che questa circostanza non è sempre a svantaggio dell’inquilino, poiché, in mancanza di detrazioni, l’aliquota per l’abitazione principale è mediamente più alta di quella prevista per gli altri immobili, tenendo comunque presente che per questi ultimi vi è il vincolo dell’Imu (la somma delle aliquote Imu e Tasi non deve superare il 10,6‰).
Infine, occorre sottolineare che sarà compito degli inquilini provvedere al calcolo della propria quota Tasi, procedendo con la determinazione dell’imposta complessiva che graverà l’immobile, per poi provvedere al versamento della propria parte in base alle percentuali deliberate dal Comune.