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pacchetto-ortofloro-plus Buone notizie per il settore agricolo dai chiarimenti del Ministero sulla Tasi

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nella giornata di ieri il dipartimento delle finanze del ministero dell’economia ha diffuso importanti chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’imu e della tasi. dalle risposte ministeriali giungono buone notizie per il settore agricolo, infatti, anche per la tasi si conferma la finzione giuridica di “non fabbricabilità” delle aree edificabili già prevista per l’imu. in virtù di tale principio - la cui disciplina normativa è contenuta nel combinato disposto di cui all’art. 2, comma 1 lett. b) e art. 9 del d.lgs 504/92, richiamati dall’art. 13 del d.l. 201/2011 - non sono considerate fabbricabili (quindi sono assoggettate alla disciplina dei terreni agricoli) le aree edificabili possedute e condotte direttamente da un imprenditore agricolo a titolo principale o da un coltivatore diretto. si ricorda che la dicitura «posseduto e condotto» limita l’esenzione soltanto ai terreni condotti direttamente dal proprietario e/o dal titolare di un diritto reale, come peraltro espressamente ribadito dal ministero delle finanze a seguito dell’entrata in vigore dell’i.c.i. (vedasi in tal senso circolare ministero delle finanze 28 maggio 1998 n. 136), ove si precisa che il possesso (giuridicamente definito come quel «potere di fatto sulla cosa corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale») non può mai far capo all’affittuario o al conduttore, i quali non possiedono, bensì detengono il bene. un altra importante precisazione riguarda gli immobili concessi in locazione, per i quali la tasi è dovuta anche dall’inquilino nella misura del 10% se non diversamente stabilito dalla delibera comunale. il ministero ha chiarito che il proprietario e l’inquilino hanno obblighi tributari “autonomi”; pertanto ognuno sarà tenuto a rispondere esclusivamente della propria obbligazione tributaria, non concretizzandosi una ipotesi di responsabilità solidale. si ricorda che tale principio non opera nel caso di comproprietari, infatti, in questa ipotesi ognuno paga la tasi per la sua quota di comproprietà e alla propria condizione (l’occupante paga l’aliquota dell’abitazione principale, gli altri quella ordinaria), ma vige la responsabilità solidale; pertanto il comune potrà chiedere a ciascuno di loro quello che gli altri non pagano. allegato: faq tasi - imu pubblicate sul sito del dipartimento finanze del ministero. ©riproduzione riservata
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