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pacchetto-ortofloro-plus Il caos normativo crea incertezza nella determinazione degli acconti per le imprese che operano nelle energie rinnovabili

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la scadenza del 16 giugno per il pagamento del primo acconto delle imposte per il 2014 ha creato non poche difficoltà agli imprenditori agricoli che producono energia da fonti rinnovabili. tali contribuenti avrebbero dovuto calcolare il primo acconto in base a quanto stabilito dall’art. 22 del d.l. 66/2014, ma, su tale disposizione, il mipaaf ha anticipato che sarebbero state apportate modifiche. pertanto, tutti i soggetti interessati, o hanno optato per la determinazione degli acconti con metodo storico (basato sull’anno 2013), oppure hanno rinviato la corresponsione alla seconda scadenza, prevista per il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,4%. la rideterminazione degli acconti colpisce tutte le imprese agricole (imprese individuali, società semplici e società di persone o capitali che hanno optato per la determinazione catastale del reddito) che producono energia e cedono in rete oltre il limite previsto da quanto riportato nella nota del mipaaf, che ha anticipato le future modifiche al detto art. 22. l’imposta non è dovuta nel caso in cui l’impresa produca energia per autoconsumo; se invece, l’energie viene venduta, scatta la tassazione ai fini delle imposte dirette, per la parte eccedente la franchigia. ad esempio, se un’azienda agricola che produce energia da fonti agroforestali per 4 milioni di kilowattora (kwh), la metà la utilizza per autoconsumo e la restante parte la cede nel mercato, il produttore non deve nessuna imposta, in quanto i 2 milioni di kwh ceduti sono inferiori alla franchigia di 2,4 milioni di kwh prevista per tale tipologia di impianto. il problema degli acconti, invece, sussiste per quelle aziende che cedono energia al gse oltre i limiti della franchigia. se l’energia prodotta deriva da impianti fotovoltaici, la determinazione delle imposte è semplice, in quanto dalle fatture emesse per il 2013, che riguardano la sola produzione di energia elettrica, si rileva l’ammontare sul quale applicare la percentuale di redditività del 25%, dopo aver sottratto 260 mila kwh corrispondenti alla franchigia per questo settore. più complicato è il calcolo del reddito imponibile per i ricavi derivanti dalle energie agroforestali, poiché la fatturazione comprende anche i contributi incentivanti; pertanto, occorre scorporare il prezzo della sola energia. il prezzo può essere rilevato dal sito del gse, ma è auspicabile che venga divulgato un prezzo medio di vendita dell’energia durante il 2013, così da evitare calcoli arbitrari. infine, evidenziamo che in nostri esperti hanno già più volte criticato la normativa in esame nella parte in cui afferma che solo la produzione di energia nei limiti della franchigia rientra fra le attività agricole connesse di cui all’art. 2135 c.c. tale precisazione appare a tutti gli effetti un refuso, poiché è evidente che le imprese operanti nel settore non perdono mai la natura di impresa agricola per tutta la produzione ottenuta anche se la parte eccedente la franchigia non rientra nel reddito agrario. ciò trova conferma nella stessa disposizione normativa quando dispone che il predetto regime forfettario è riservato alle società agricole. infatti, se come riportato nel decreto, l’attività eccedente la franchigià non fosse considerata agricola, queste società perderebbero la qualifica stessa di “società agricola” poiché verrebbe meno il requisito dell’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. ©riproduzione riservata
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