Ascolta l'articolo
Caricamento in corso
Riproduci
Pausa
1x
Velocità di riproduzione- 0.5
- 0.6
- 0.7
- 0.8
- 0.9
- 1
- 1.1
- 1.2
- 1.3
- 1.5
- 2
Testo apertola legge n. 67/2024, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 39/2024, c.d. “decreto salva conti”, prevede la riduzione dell’aliquota della detrazione di cui all’art. 16-bis, tuir, riconosciuta sulle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. è previsto, in particolare, che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, l’aliquota della detrazione sia fissata nella misura ridotta del 30%. evoluzione normativa. l’art. 16-bis, tuir, prevede il riconoscimento di una detrazione irpef in misura pari al 36% delle spese documentate sostenute per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nel limite massimo di spesa detraibile pari a 48.000 euro per unità immobiliare. tuttavia, a seguito delle modifiche apportate, da ultimo, dalla c.d. “legge di bilancio 2022”, nel periodo 26 giugno 2012 - 31 dicembre 2024, la detrazione compete nella maggior misura del 50%, nel limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000 euro per unità immobiliare. a partire dal 1° gennaio 2025, invece, è previsto che la detrazione torni a essere riconosciuta nell’ordinaria misura del 36%, nel limite massimo di spesa detraibile pari a 48.000 euro per unità immobiliare. su tale articolato impianto normativo interviene ora la legge n. 67/2024, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 39/2024, c.d. “decreto salva conti”, introducendo il nuovo comma 3-ter all’art. 16-bis, tuir. tale norma prevede la riduzione dal 36% al 30% della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 (in mancanza di un espresso riferimento normativo, si ritiene che la detrazione competa nell’ordinario limite massimo di spesa detraibile, pari a 48.000 euro per unità immobiliare). periodo di sostenimento delle spese. misura della detrazione. dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024. 50% con limite di spesa pari a 96.000 euro. dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. 36% con limite di spesa pari a 48.000 euro. dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033. 30% con limite di spesa pari a 48.000 euro. dal 1° gennaio 2034. 36% con limite di spesa pari a 48.000 euro. il tetto massimo di rilevanza della spesa (48.000/96.000 euro) è da intendersi riferito ad ogni distinto intervento agevolato compiuto su ogni singola unità immobiliare residenziale, comprensiva delle relative pertinenze, ancorché in comproprietà o contitolarità di diritti. per espressa previsione legislativa, tale riduzione della detrazione spettante non si applica alle spese di cui al comma 3-bis dell’art. 16-bis, tuir, ossia agli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per i quali la detrazione irpef continua dunque a essere riconosciuta nella misura del 50% anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025. la riduzione dell’aliquota trova invece applicazione sulla detrazione irpef di cui al comma 3 dell’art. 16-bis, tuir, ossia sulla detrazione riconosciuta agli acquirenti delle unità immobiliari situate in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. i beneficiari della detrazione. la detrazione può essere fruita da tutti i soggetti passivi irpef, anche se non residenti nel territorio dello stato, che possiedono o detengono l’unità immobiliare oggetto dei lavori, ossia il proprietario, il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione o superficie), l'inquilino e il comodatario. la detrazione è riconosciuta anche a favore delle società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed enti ad esse equiparati), delle imprese familiari, degli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti tra i beni strumentali o merce (i soggetti ires, invece, possono beneficiare della detrazione per i soli interventi antisismici effettuati in zone ad alta pericolosità sismica). sono ammessi al beneficio, purché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori e siano intestatari dei bonifici e delle fatture, anche il familiare convivente con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), il componente dell'unione civile, il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge e il convivente more uxorio. la detrazione spettante deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi; la detrazione compete nei limiti dell’irpef effettivamente dovuta nell’anno dal contribuente, senza che sia ammesso il rimborso delle somme eccedenti l’imposta o il riporto alle annualità successive. tuttavia, il contribuente che per incapienza non si è avvalso della detrazione nei precedenti periodi d'imposta, può comunque fruire della detrazione indicando nella dichiarazione dei redditi il numero della rata corrispondente. ai fini dell’imputazione delle spese ai vari periodi d’imposta occorre aver riguardo, anche per gli acconti, al criterio di cassa (rileva, dunque, la data di pagamento delle spese). in caso di cessione dell’immobile, le quote di detrazione residua sono automaticamente trasferite in capo all’acquirente (persona fisica), salvo diverso accordo delle parti. in caso di decesso del beneficiario, invece, il trasferimento della detrazione in capo all’erede è ammesso soltanto se quest’ultimo conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi. gli interventi agevolabili. gli interventi agevolabili devono essere eseguiti sulle singole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale), pertinenze comprese, nonché sulle parti comuni degli edifici residenziali. sono invece espressamente esclusi gli interventi su edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale. qualora gli interventi siano realizzati su unità immobiliari residenziali, adibite promiscuamente all’esercizio dell’attività commerciale o di lavoro autonomo, la detrazione spettante è ridotta della metà. la detrazione irpef spetta sulle spese effettivamente sostenute dal contribuente per la realizzazione degli interventi espressamente indicati dall’art. 16-bis, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l), tuir. lett. a). interventi di recupero edilizio di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 3, d.p.r. n. 380/2001 (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali di cui all’art. 1117, codice civile. lett. b). interventi di recupero edilizio di cui alle lett. b), c) e d) dell’art. 3, d.p.r. n. 380/2001 (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. lett. c). interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino degli immobili, anche non residenziali, danneggiati a causa di eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, ecc.), a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. lett. d). interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali all’unità residenziale, anche se a proprietà comune. lett. e). interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna dell’abitazione per i portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992. lett. f). interventi per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (ad esempio, installazione di sistemi di allarme, montaggio inferriate, installazione di recinzioni murarie, porte blindate, serrature, catenacci, spioncini, vetri antisfondamento, casseforti a muro, ecc.). lett. g). interventi per la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici (quali, ad esempio, antenne collettive, reti via cavo, accesso a servizi telematici, trasmissione dati) e al contenimento dell’inquinamento acustico. lett. h). interventi per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. gli interventi sono agevolabili anche in assenza di opere edilizie, purché il contribuente acquisisca idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici. lett. i). interventi sulle parti strutturali d’interi edifici per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (ad esempio, inserimento dei tiranti orizzontali e verticali, iniezioni di miscele leganti, ripristino e rinforzo di armature metalliche, cerchiature di elementi strutturali). lett. l). interventi di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici (installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, montaggio di vetri antinfortunistici, installazione di corrimano lungo le scale). tra le spese agevolabili sono comprese anche quelle di progettazione, nonché le prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici. ai fini della fruizione della detrazione è necessario che le spese agevolabili siano pagate con bonifico bancario o postale da cui risultino i seguenti elementi: la causale del versamento (ad esempio, “interventi di cui all’art. 16-bis, tuir”), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita iva del fornitore a favore del quale è disposto il pagamento. con circolare n. 43/e/2016, l’agenzia delle entrate ha precisato che la detrazione compete anche nell'ipotesi in cui il pagamento dei lavori sia effettuato con un bonifico ordinario, sul quale la banca non opera la ritenuta d'imposta (attualmente fissata nella misura dell’11%). a tal fine è tuttavia necessario che il beneficiario del bonifico (ossia, il fornitore che ha eseguito gli interventi edilizi) attesti, con una dichiarazione sostitutiva, che le somme incassate sono state correttamente contabilizzate e che concorrono alla determinazione del proprio reddito d'impresa. nella dichiarazione dei redditi del beneficiario devono poi essere indicati i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto degli interventi edilizi, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e le altre informazioni richieste ai fini del controllo della detrazione. occorre infine conservare ed esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria, la documentazione richiamata dal provvedimento 2 novembre 2011, prot. n. 2011/149646, ossia, le abilitazioni amministrative, le ricevute di pagamento dell’imu, l'eventuale comunicazione preventiva all’asl, le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento delle spese, ecc. redazione ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale la legge n. 67/2024, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 39/2024, c.d. “decreto salva conti”, prevede la riduzione dell’aliquota della detrazione di cui all’art. 16-bis, tuir, riconosciuta sulle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. è previsto, in particolare, che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, l’aliquota della detrazione sia fissata nella misura ridotta del 30%. evoluzione normativa. l’art. 16-bis, tuir, prevede il riconoscimento di una detrazione irpef in misura pari al 36% delle spese documentate sostenute per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nel limite massimo di spesa detraibile pari a 48.000 euro per unità immobiliare. tuttavia, a seguito delle modifiche apportate, da ultimo, dalla c.d. “legge di bilancio 2022”, nel periodo 26 giugno 2012 - 31 dicembre 2024, la detrazione compete nella maggior misura del 50%, nel limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000 euro per unità immobiliare. a partire dal 1° gennaio 2025, invece, è previsto che la detrazione torni a essere riconosciuta nell’ordinaria misura del 36%, nel limite massimo di spesa detraibile pari a 48.000 euro per unità immobiliare. su tale articolato impianto normativo interviene ora la legge n. 67/2024, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 39/2024, c.d. “decreto salva conti”, introducendo il nuovo comma 3-ter all’art. 16-bis, tuir. tale norma prevede la riduzione dal 36% al 30% della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 (in mancanza di un espresso riferimento normativo, si ritiene che la detrazione competa nell’ordinario limite massimo di spesa detraibile, pari a 48.000 euro per unità immobiliare). periodo di sostenimento delle spese. misura della detrazione. dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024. 50% con limite di spesa pari a 96.000 euro. dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. 36% con limite di spesa pari a 48.000 euro. dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033. 30% con limite di spesa pari a 48.000 euro. dal 1° gennaio 2034. 36% con limite di spesa pari a 48.000 euro. il tetto massimo di rilevanza della spesa (48.000/96.000 euro) è da intendersi riferito ad ogni distinto intervento agevolato compiuto su ogni singola unità immobiliare residenziale, comprensiva delle relative pertinenze, ancorché in comproprietà o contitolarità di diritti. per espressa previsione legislativa, tale riduzione della detrazione spettante non si applica alle spese di cui al comma 3-bis dell’art. 16-bis, tuir, ossia agli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per i quali la detrazione irpef continua dunque a essere riconosciuta nella misura del 50% anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025. la riduzione dell’aliquota trova invece applicazione sulla detrazione irpef di cui al comma 3 dell’art. 16-bis, tuir, ossia sulla detrazione riconosciuta agli acquirenti delle unità immobiliari situate in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. i beneficiari della detrazione. la detrazione può essere fruita da tutti i soggetti passivi irpef, anche se non residenti nel territorio dello stato, che possiedono o detengono l’unità immobiliare oggetto dei lavori, ossia il proprietario, il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione o superficie), l'inquilino e il comodatario. la detrazione è riconosciuta anche a favore delle società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed enti ad esse equiparati), delle imprese familiari, degli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti tra i beni strumentali o merce (i soggetti ires, invece, possono beneficiare della detrazione per i soli interventi antisismici effettuati in zone ad alta pericolosità sismica). sono ammessi al beneficio, purché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori e siano intestatari dei bonifici e delle fatture, anche il familiare convivente con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), il componente dell'unione civile, il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge e il convivente more uxorio. la detrazione spettante deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi; la detrazione compete nei limiti dell’irpef effettivamente dovuta nell’anno dal contribuente, senza che sia ammesso il rimborso delle somme eccedenti l’imposta o il riporto alle annualità successive. tuttavia, il contribuente che per incapienza non si è avvalso della detrazione nei precedenti periodi d'imposta, può comunque fruire della detrazione indicando nella dichiarazione dei redditi il numero della rata corrispondente. ai fini dell’imputazione delle spese ai vari periodi d’imposta occorre aver riguardo, anche per gli acconti, al criterio di cassa (rileva, dunque, la data di pagamento delle spese). in caso di cessione dell’immobile, le quote di detrazione residua sono automaticamente trasferite in capo all’acquirente (persona fisica), salvo diverso accordo delle parti. in caso di decesso del beneficiario, invece, il trasferimento della detrazione in capo all’erede è ammesso soltanto se quest’ultimo conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi. gli interventi agevolabili. gli interventi agevolabili devono essere eseguiti sulle singole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale), pertinenze comprese, nonché sulle parti comuni degli edifici residenziali. sono invece espressamente esclusi gli interventi su edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale. qualora gli interventi siano realizzati su unità immobiliari residenziali, adibite promiscuamente all’esercizio dell’attività commerciale o di lavoro autonomo, la detrazione spettante è ridotta della metà. la detrazione irpef spetta sulle spese effettivamente sostenute dal contribuente per la realizzazione degli interventi espressamente indicati dall’art. 16-bis, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l), tuir. lett. a). interventi di recupero edilizio di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 3, d.p.r. n. 380/2001 (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali di cui all’art. 1117, codice civile. lett. b). interventi di recupero edilizio di cui alle lett. b), c) e d) dell’art. 3, d.p.r. n. 380/2001 (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. lett. c). interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino degli immobili, anche non residenziali, danneggiati a causa di eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, ecc.), a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. lett. d). interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali all’unità residenziale, anche se a proprietà comune. lett. e). interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna dell’abitazione per i portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992. lett. f). interventi per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (ad esempio, installazione di sistemi di allarme, montaggio inferriate, installazione di recinzioni murarie, porte blindate, serrature, catenacci, spioncini, vetri antisfondamento, casseforti a muro, ecc.). lett. g). interventi per la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici (quali, ad esempio, antenne collettive, reti via cavo, accesso a servizi telematici, trasmissione dati) e al contenimento dell’inquinamento acustico. lett. h). interventi per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. gli interventi sono agevolabili anche in assenza di opere edilizie, purché il contribuente acquisisca idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici. lett. i). interventi sulle parti strutturali d’interi edifici per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (ad esempio, inserimento dei tiranti orizzontali e verticali, iniezioni di miscele leganti, ripristino e rinforzo di armature metalliche, cerchiature di elementi strutturali). lett. l). interventi di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici (installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, montaggio di vetri antinfortunistici, installazione di corrimano lungo le scale). tra le spese agevolabili sono comprese anche quelle di progettazione, nonché le prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici. ai fini della fruizione della detrazione è necessario che le spese agevolabili siano pagate con bonifico bancario o postale da cui risultino i seguenti elementi: la causale del versamento (ad esempio, “interventi di cui all’art. 16-bis, tuir”), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita iva del fornitore a favore del quale è disposto il pagamento. con circolare n. 43/e/2016, l’agenzia delle entrate ha precisato che la detrazione compete anche nell'ipotesi in cui il pagamento dei lavori sia effettuato con un bonifico ordinario, sul quale la banca non opera la ritenuta d'imposta (attualmente fissata nella misura dell’11%). a tal fine è tuttavia necessario che il beneficiario del bonifico (ossia, il fornitore che ha eseguito gli interventi edilizi) attesti, con una dichiarazione sostitutiva, che le somme incassate sono state correttamente contabilizzate e che concorrono alla determinazione del proprio reddito d'impresa. nella dichiarazione dei redditi del beneficiario devono poi essere indicati i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto degli interventi edilizi, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e le altre informazioni richieste ai fini del controllo della detrazione. occorre infine conservare ed esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria, la documentazione richiamata dal provvedimento 2 novembre 2011, prot. n. 2011/149646, ossia, le abilitazioni amministrative, le ricevute di pagamento dell’imu, l'eventuale comunicazione preventiva all’asl, le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento delle spese, ecc. redazione ©riproduzione riservata
La Legge n. 67/2024, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 39/2024, c.d. “Decreto Salva Conti”, prevede la riduzione dell’aliquota della detrazione di cui all’art. 16-bis, TUIR, riconosciuta sulle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
È previsto, in particolare, che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, l’aliquota della detrazione sia fissata nella misura ridotta del 30%.
Evoluzione normativa
L’art. 16-bis, TUIR, prevede il riconoscimento di una detrazione IRPEF in misura pari al 36% delle spese documentate sostenute per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nel limite massimo di spesa detraibile pari a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, a seguito delle modifiche apportate, da ultimo, dalla c.d. “Legge di Bilancio 2022”, nel periodo 26 giugno 2012 - 31 dicembre 2024, la detrazione compete nella maggior misura del 50%, nel limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000 euro per unità immobiliare.
A partire dal 1° gennaio 2025, invece, è previsto che la detrazione torni a essere riconosciuta nell’ordinaria misura del 36%, nel limite massimo di spesa detraibile pari a 48.000 euro per unità immobiliare.
Su tale articolato impianto normativo interviene ora la Legge n. 67/2024, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 39/2024, c.d. “Decreto Salva Conti”, introducendo il nuovo comma 3-ter all’art. 16-bis, TUIR.
Tale norma prevede la riduzione dal 36% al 30% della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 (in mancanza di un espresso riferimento normativo, si ritiene che la detrazione competa nell’ordinario limite massimo di spesa detraibile, pari a 48.000 euro per unità immobiliare).
PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE
|
MISURA DELLA DETRAZIONE
|
Dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024
|
50% con limite di spesa pari a 96.000 euro
|
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027
|
36% con limite di spesa pari a 48.000 euro
|
Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033
|
30% con limite di spesa pari a 48.000 euro
|
Dal 1° gennaio 2034
|
36% con limite di spesa pari a 48.000 euro
|
Il tetto massimo di rilevanza della spesa (48.000/96.000 euro) è da intendersi riferito ad ogni distinto intervento agevolato compiuto su ogni singola unità immobiliare residenziale, comprensiva delle relative pertinenze, ancorché in comproprietà o contitolarità di diritti.
|
Per espressa previsione legislativa, tale riduzione della detrazione spettante non si applica alle spese di cui al comma 3-bis dell’art. 16-bis, TUIR, ossia agli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per i quali la detrazione IRPEF continua dunque a essere riconosciuta nella misura del 50% anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025.
La riduzione dell’aliquota trova invece applicazione sulla detrazione IRPEF di cui al comma 3 dell’art. 16-bis, TUIR, ossia sulla detrazione riconosciuta agli acquirenti delle unità immobiliari situate in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
I beneficiari della detrazione
La detrazione può essere fruita da tutti i soggetti passivi IRPEF, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono l’unità immobiliare oggetto dei lavori, ossia il proprietario, il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso abitazione o superficie), l'inquilino e il comodatario.
La detrazione è riconosciuta anche a favore delle società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed enti ad esse equiparati), delle imprese familiari, degli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti tra i beni strumentali o merce (i soggetti IRES, invece, possono beneficiare della detrazione per i soli interventi antisismici effettuati in zone ad alta pericolosità sismica).
Sono ammessi al beneficio, purché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori e siano intestatari dei bonifici e delle fatture, anche il familiare convivente con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), il componente dell'unione civile, il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge e il convivente more uxorio.
La detrazione spettante deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi; la detrazione compete nei limiti dell’IRPEF effettivamente dovuta nell’anno dal contribuente, senza che sia ammesso il rimborso delle somme eccedenti l’imposta o il riporto alle annualità successive.
Tuttavia, il contribuente che per incapienza non si è avvalso della detrazione nei precedenti periodi d'imposta, può comunque fruire della detrazione indicando nella dichiarazione dei redditi il numero della rata corrispondente.
Ai fini dell’imputazione delle spese ai vari periodi d’imposta occorre aver riguardo, anche per gli acconti, al criterio di cassa (rileva, dunque, la data di pagamento delle spese).
In caso di cessione dell’immobile, le quote di detrazione residua sono automaticamente trasferite in capo all’acquirente (persona fisica), salvo diverso accordo delle parti. In caso di decesso del beneficiario, invece, il trasferimento della detrazione in capo all’erede è ammesso soltanto se quest’ultimo conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi.
Gli interventi agevolabili
Gli interventi agevolabili devono essere eseguiti sulle singole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale), pertinenze comprese, nonché sulle parti comuni degli edifici residenziali. Sono invece espressamente esclusi gli interventi su edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale.
Qualora gli interventi siano realizzati su unità immobiliari residenziali, adibite promiscuamente all’esercizio dell’attività commerciale o di lavoro autonomo, la detrazione spettante è ridotta della metà.
La detrazione IRPEF spetta sulle spese effettivamente sostenute dal contribuente per la realizzazione degli interventi espressamente indicati dall’art. 16-bis, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l), TUIR.
Lett. a)
|
Interventi di recupero edilizio di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 3, D.P.R. n. 380/2001 (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali di cui all’art. 1117, Codice Civile.
|
Lett. b)
|
Interventi di recupero edilizio di cui alle lett. b), c) e d) dell’art. 3, D.P.R. n. 380/2001 (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.
|
Lett. c)
|
Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino degli immobili, anche non residenziali, danneggiati a causa di eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, ecc.), a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
|
Lett. d)
|
Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali all’unità residenziale, anche se a proprietà comune.
|
Lett. e)
|
Interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna dell’abitazione per i portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992.
|
Lett. f)
|
Interventi per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (ad esempio, installazione di sistemi di allarme, montaggio inferriate, installazione di recinzioni murarie, porte blindate, serrature, catenacci, spioncini, vetri antisfondamento, casseforti a muro, ecc.).
|
Lett. g)
|
Interventi per la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici (quali, ad esempio, antenne collettive, reti via cavo, accesso a servizi telematici, trasmissione dati) e al contenimento dell’inquinamento acustico.
|
Lett. h)
|
Interventi per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Gli interventi sono agevolabili anche in assenza di opere edilizie, purché il contribuente acquisisca idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici.
|
Lett. i)
|
Interventi sulle parti strutturali d’interi edifici per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (ad esempio, inserimento dei tiranti orizzontali e verticali, iniezioni di miscele leganti, ripristino e rinforzo di armature metalliche, cerchiature di elementi strutturali).
|
Lett. l)
|
Interventi di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici (installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, montaggio di vetri antinfortunistici, installazione di corrimano lungo le scale).
|
Tra le spese agevolabili sono comprese anche quelle di progettazione, nonché le prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.
Ai fini della fruizione della detrazione è necessario che le spese agevolabili siano pagate con bonifico bancario o postale da cui risultino i seguenti elementi: la causale del versamento (ad esempio, “Interventi di cui all’art. 16-bis, TUIR”), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di Partita IVA del fornitore a favore del quale è disposto il pagamento.
Con Circolare n. 43/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione compete anche nell'ipotesi in cui il pagamento dei lavori sia effettuato con un bonifico ordinario, sul quale la banca non opera la ritenuta d'imposta (attualmente fissata nella misura dell’11%).
A tal fine è tuttavia necessario che il beneficiario del bonifico (ossia, il fornitore che ha eseguito gli interventi edilizi) attesti, con una dichiarazione sostitutiva, che le somme incassate sono state correttamente contabilizzate e che concorrono alla determinazione del proprio reddito d'impresa.
Nella dichiarazione dei redditi del beneficiario devono poi essere indicati i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto degli interventi edilizi, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e le altre informazioni richieste ai fini del controllo della detrazione.
Occorre infine conservare ed esibire a richiesta dell'Amministrazione Finanziaria, la documentazione richiamata dal Provvedimento 2 novembre 2011, prot. n. 2011/149646, ossia, le abilitazioni amministrative, le ricevute di pagamento dell’IMU, l'eventuale comunicazione preventiva all’ASL, le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento delle spese, ecc.
Redazione
©RIPRODUZIONE RISERVATA