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pacchetto-ortofloro-plus Decreto Crescita: le principali novità ed il rilancio del settore agricolo

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è entrato in vigore nella giornata di ieri il d.l. 91/2014 (decreto crescita), che contiene le misure per la crescita economica. il provvedimento contiene le disposizioni urgenti per il rilancio del settore agricolo, che di seguito sintetizzeremo. credito di imposta per il comparto agricolo. al fine di sostenere il made in italy è stato istituito un credito di imposta per tutte le imprese che producono prodotti agricoli menzionati nell’allegato i al trattato di funzionamento dell’ue, nonché alle sole pmi nel caso di produzione di prodotti non rientranti nell’allegato di cui sopra, anche costituite in forma cooperativa o di consorzio. il credito spetterà nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. tale agevolazione spetterà per il triennio 2014-2016 e coprirà un massimo di 50.000 euro per ogni attività. tale incentivo trova comunque un limite nel bilancio dello stato: il decreto prevede un tetto massimo di 500 mila euro per il 2014, che raddoppierà sia per il 2015 che per il 2016. in maniera similare viene riconosciuto, ai medesimi soggetti di cui sopra, un ulteriore credito di imposta, con l’obiettivo di incentivare la creazione di nuove reti di impresa nel settore agricolo o di sviluppare nuove attività per quelle già esistenti.il credito spetterà sempre nella misura del 40% dell’investimento sostenuto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro. anche per tale bonus è previsto un limite di copertura nel bilancio statale: i finanziamenti saranno di 4,5 milioni di euro per il 2014, che cresceranno fino a 9 milioni per il 2015 e altrettanti per il 2016. assunzioni in agricoltura. al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni, viene introdotto un incentivo per le assunzioni nel comparto agricolo. tali assunzioni devono avvenire tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato con durata triennale, che garantiscano almeno 102 giornate lavorative annuali. il lavoratore, per essere assunto usufruendo di tali agevolazioni, deve soddisfare tre requisiti:. avere un’età compresa tra 18 e 35 anni;. essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;. essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. le assunzioni devono essere effettuate a partire dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione. i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. l’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. l’incentivo corrisponde ad 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi. esso è riconosciuto mediante compensazione dei contributi dovuti, seguendo le seguenti modalità:. a) per le assunzioni a tempo determinato:. 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione;. 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione;. 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione;. b) per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilità a decorrere dal completamento del primo armo di assunzione. irap in agricoltura. il decreto introduce uno sgravio ai fini irap a mezzo delle modifiche apportate all’art. 11 del d.lgs. n. 446/97. nello specifico, è previsto che le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), si applicano, nella misura del 50% degli importi ivi previsti, compresi anche i lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato impiegati nel periodo di imposta a condizione che siano stai occupati per almeno 150 giornate e che il contratto abbia durata minima di tre anni. detrazione irpef. il nuovo comma 1-quinquies dell’art. 16 del tuir riconosce ai coltivatori diretti e agli iap iscritti nella previdenza agricola, di età inferiore ai 35 anni, e nel rispetto della regola de minimis, una detrazione del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro ad ettaro, fino ad un massimo di 1.200 euro annui. la detrazione si applica a partire dal periodo di imposta 2014, e i relativi acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche deve essere calcolato senza tener conto della detrazione introdotta. reddito dominicale e agrario. con l’approvazione del decreto è stato abrogato il comma 1 dell’art. 31 del tuir, facendo sì che non sia più possibile la riduzione del 70% del reddito agrario per i fondi rustici, costituiti per almeno 2/3 da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali che non siano stati coltivati, neppure in parte, per un’intera annata. è stata introdotta una rideterminazione dei redditi agrari e dominicali per i periodi di imposta 2013-2016 nella misura pari al 15% per il 2013 e 2014, 30% relativamente al 2015 e il 7% a decorrere dal 2016. limitatamente ai terreni agricoli, non coltivati, posseduti e condotti da cd o iap iscritti alla relativa previdenza, la rivalutazione sarà pari a: 5% per il 2013 e 2014, 10% per il 2015. le rivalutazioni di cui sopra si applicano agli importi risultanti in seguito all’applicazione dell’art. 3, comma 50, della legge 662/1996. le rivalutazioni devono essere prese in considerazione per il calcolo dell’acconto dell’imposte sui redditi dovute per il 2013, 2015 e 2016. agevolazioni per investimenti. introdotto un nuovo credito di imposta per i titolari di reddito di impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ateco (provvedimento direttore agenzia delle entrate 16 novembre 2007). il credito è riconosciuto nella misura del 15% del costo sostenuto in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella citata tabella realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. sono ammesse all’agevolazione anche le imprese in attività da meno di 5 anni. in tal caso la media degli investimenti deve essere effettuata tenendo conto gli investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso al 25/06/2014 o a quello successivo, sempre con la facoltà di escludere quello in cui l’investimento è stato maggiore. societario. il decreto ha apportato alcune modifiche al codice civile nel libro 5 capo v “società per azioni”. nello specifico:. modificato l’art. 2437-ter, comma 3, in base al quale ora è possibile determinare il valore di liquidazione sia in base alla media dell’ultimo semestre sia da parte degli amministratori, sentito il collegio sindacale e i revisori;. modificato l’art. 2343-bis comma 2 con la conseguenza che, in ipotesi di acquisizione della società da promotori, soci e amministratori, il cedente può presentare la relazione giurata di stima o non allegare la relazione nel caso in cui il conferimento è rappresentato da valori mobiliari di valore pari o inferiore al prezzo medio ponderato o, in alternativa da beni in natura e crediti di valore pari alfari valuedi bilancio o, da ultimo, nel caso di presentazione di una stima da parte di un esperto indipendente;. il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell’articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all’articolo 2343-ter ovvero, nel caso srl, dell’articolo 2465. si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell’articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 2343-ter, il terzo comma del medesimo articolo;. modificando l’articolo 2441, comma 2, l’offerta di opzione deve essere depositata presso l’ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell’offerta;. per mezzo della modifica all’articolo 2327, il capitale sociale minimo previsto per le spa passa da 120.000 a 50.000 euro. incremento diritti cciaa. aumentato il contributo da versare per il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese. tale aumento servirà per finanziare oic che fornirà supporto alle attività parlamentari e governative in materia di normativa contabile ed esprimerà pareri. allegato:allegato i al trattato di funzionamento dell’ue. ©riproduzione riservata
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