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L’Agenzia delle Entrate ha reso le consuete indicazioni circa la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e l’apposizione del visto di conformità sui modelli dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2023.
Tra i tanti chiarimenti resi dall’Amministrazione Finanziaria assume particolare rilievo l’apertura alla possibilità di sanare spontaneamente il tardivo o errato invio delle Certificazioni Uniche con l’istituto del ravvedimento operoso.
Come noto, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme o i valori sono stati corrisposti, i sostituti d’imposta sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica (qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo).
In relazione al periodo d’imposta 2023, pertanto, la trasmissione poteva essere effettuata entro lo scorso 18 marzo 2024 (il 16 marzo cadeva di sabato).
La trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione dei redditi precompilata può invece avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (il Modello 770), ossia entro il 31 ottobre.
Con riguardo alle Certificazioni Uniche da rilasciare alle persone fisiche titolari di Partita IVA, per le quali, si ricorda, dal corrente anno è stata introdotta la dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per il periodo d’imposta 2023, l’invio può essere effettuato entro il 31 ottobre 2024 (per tale annualità, infatti, i dati delle CU saranno utilizzati solo in forma sperimentale).
Ai sensi dell’art. 4, comma 6-quinquies, D.P.R. n. 322/1998, la tardiva, omessa o errata trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ciascuna certificazione, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta e senza la possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare l’istituto del cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997 (nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza).
Tuttavia, se le Certificazioni Uniche sono correttamente trasmesse all’Amministrazione Finanziaria entro sessanta giorni dalla scadenza di legge, la sanzione è ridotta a un terzo (ed è quindi pari a 33,33 euro), con un massimo di 20.000 euro per sostituto d’imposta.
Secondo costante orientamento dell’Agenzia delle Entrate (si vedano, tra le altre, le Circolari n. 6/E/2015, n. 12/E/2016 e n. 8/E/2017), tali violazioni non potevano essere spontaneamente regolarizzate dai contribuenti con l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, poiché la tempistica prevista per l’invio delle certificazioni (fissata al 16 marzo dell’anno successivo a quello di percezione dei compensi), e il loro utilizzo ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata (che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 30 aprile), non era sempre compatibile con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento.
Con la recente Circolare n. 12/E/2024, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha mutato il proprio orientamento, legittimando il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso per sanare il tardivo invio delle Certificazioni Uniche.
A tal fine l’Amministrazione Finanziaria ha richiamato le modifiche normative apportate dal Legislatore alla norma sanzionatoria di cui all’art. 4, comma 6-quinquies, D.P.R. n. 322/1998, per effetto delle quali è stato ritenuto ammissibile l’invio delle Certificazioni Uniche oltre il termine di legge e la relativa sanzione è stata graduata in rapporto alla tardività di tale invio.
A fronte del mutato quadro normativo e in ossequio ai principi generali dell’ordinamento tributario, tra i quali figura la generalizzata applicazione del ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario devono dunque ritenersi superate le indicazioni fornite con i precedenti interventi di prassi.
Di conseguenza, qualora il sostituto d’imposta trasmetta all’Agenzia delle Entrate e rilasci al percipiente una Certificazione Unica tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché ne tengano conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.
Il sostituto d’imposta, a sua volta, potrà ricorrere al ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni accordata da tale istituto.
A seguito delle apprezzabili indicazioni rese dall’Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione spontanea delle Certificazioni Uniche può quindi essere effettuata senza limitazioni temporali, sempreché non sia già stato notificato il relativo atto di contestazione della sanzione (in caso di violazioni plurime permane, tuttavia, la preclusione all’applicazione dell’istituto del cumulo giuridico).
In mancanza di specifiche indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, si ritiene che la sanzione minima su cui applicare la riduzione accordata dall’istituto del ravvedimento operoso sia pari a 33,33 euro se la Certificazione Unica è presentata entro sessanta giorni dalla scadenza di legge. Qualora, invece, la CU sia presentata oltre i sessanta giorni dal termine, occorre assumere a riferimento la sanzioni base, pari a 100 euro.
PRESENTAZIONE DELLA CU |
SANZIONE RIDOTTA |
Entro 60 giorni dalla scadenza |
3,70 euro (1/9 di 33,33 euro) |
Entro 90 giorni dalla scadenza |
11,11 euro (1/9 di 100 euro) |
Entro il termine di presentazione del Modello 770 relativo all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione |
12,50 euro (1/8 di 100 euro) |
Entro il termine di presentazione del Modello 770 relativo all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione |
14,29 euro (1/7 di 100 euro) |
Oltre il termine di presentazione del Modello 770 relativo all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione |
16,67 euro (1/6 di 100 euro) |
Dopo la constatazione della violazione |
20 euro (1/5di 100 euro) |
Ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso non sono dovuti interessi, giacché non sussiste alcun recupero d’imposta.
Da ultimo teniamo a evidenziare che le sopraindicate misure di riduzione delle sanzioni garantite dal ravvedimento operoso saranno modificate dall’attesa Riforma delle sanzioni (le nuove misure saranno applicabili alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024).