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pacchetto-ortofloro-plus Effetto sostitutivo Imu/Ivie per gli immobili situati all'estero

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l’art. 19, dl n. 201/2011, decreto c.d. “salva italia”, ha introdotto, a carico delle persone fisiche residenti in italia, un’imposta di natura “patrimoniale” sul valore degli immobili situati all’estero (ivie). l’imposta è applicabile ai terreni/fabbricati a qualsiasi uso destinati, detenuti all’estero da persone fisiche residenti in italia a titolo di proprietà o altro diritto reale. essa è dovuta in proporzione alla quota di proprietà o di altro diritto reale e va rapportata al periodo dell’anno (mesi) in cui sussiste la titolarità (la frazione di mese pari ad almeno 15 giorni va considerata come mese intero). l’aliquota stabilita è pari allo 0,76% (0,40%, per gli immobili adibiti ad abitazione principale), e non sarà dovuta se la stessa, al lordo delle “specifiche detrazioni previste”, non supera € 200. dall’imposta può essere scomputata, fino a concorrenza del relativo ammontare, l’eventuale imposta patrimoniale versata nello stato estero in cui è ubicato l’immobile. l’agenzia delle entrate, con la circolare 13/e del 2013 ha stabilito che, ai sensi dell’art. 70, comma 2 del tuir:. i redditi dei terreni e fabbricati situati all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello stato estero;. i redditi dei fabbricati non assoggettati ad imposta nello stato estero di ubicazione concorrono alla formazione del reddito complessivo per l’ammontare percepito ridotto del 15%. il già citato art. 19, dispone la non imponibilità irpef dei redditi fondiari per l’abitazione principale e per gli immobili non locati, detenuti all’estero. a tal proposito, l’agenzia delle entrate con la circolare 12/e del 2013, ha precisato che per tali immobili si determina un’equiparazione dell’ivie con l’imposizione prevista dall’imu in italia. ne deriva che, come per gli immobili tenuti a disposizione in italia, per i quali opera, in linea generale, l’effetto sostitutivo imu/irpef, anche per quelli tenuti a disposizione situati in un paese estero, si determina l’analogo effetto sostitutivo ivie/irpef. alla luce di quanto sopra esposto, ne deriva che:. se l’immobile situato all’estero e tenuto a disposizione non è soggetto a tassazione nel pese in cui è ubicato, esso non sarà tassato neanche in italia. viceversa, se è soggetto a tassazione nel paese estero, la rendita dell’immobile risultante dalla valutazione nello stato estero, andrà a conformare il reddito complessivo (per le imposte pagate all’estero spetta il credito di imposta ex art. 165 tuir). se l’immobile situato all’estero risulta locato, ma nel paese in cui è ubicato non è soggetto a tassazione, in italia esso concorrerà alla formazione del reddito imponibile, indicando il canone percepito ridotto del 15%. diversamente, se nello stato estero l’immobile è soggetto a tassazione, esso concorrerà a formare il reddito imponibile anche in italia, indicando il canone netto dichiarato nello stato di origine (per le imposte pagate all’estero spetta il credito di imposta ex art. 165 tuir). ©riproduzione riservata
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