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In queste ultime settimane la RAI sta recapitando le lettere contenenti la richiesta di pagamento del “Canone Speciale alla televisione”. Al fine di rendere più chiari i presupposti che legittimano il pagamento di questa imposta ed i casi in cui la stessa non è dovuta, abbiamo ritenuto opportuno redigere uno specifico approfondimento.
Sono soggetti passivi del Canone Speciale tutti coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall’ambito familiare o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.
Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le comunicazioni, con nota del 22 febbraio 2012, è intervenuto in merito precisando cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”. Dalla nota si evince che devono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radio diffusione dall’antenna radiotelevisiva.
I chiarimenti diramati dal Ministero permetto di risolvere una delle problematiche più discusse e cioè se il computer sul posto di lavoro è soggetto al pagamento del canone.
Il personal computer, anche collegato in rete, se consente l’ascolto e/o la visione dei programmi via Internet, e non tramite la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.
Contrariamente, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore, rimane soggetto a canone anche se successivamente privato di sintonizzatore stesso (ad es. perché lo si utilizza solo per la visione di DVD).
Al fine di fornire un quadro più sintetico e chiaro, riportiamo nella tabella qui sotto le principali apparecchiature atte o adattabili alla ricezione della radiodiffusione:
In estrema sintesi si può affermare che chiunque rientra nelle fattispecie di cui sopra, dovrà provvedere al pagamento del canone.
Si precisa che il canone è differenziato a seconda della tipologia di attività esercitata; pertanto, al fine di conoscere l’importo preciso di quanto dovuto consigliamo di visitare il sito RAI consultabile al seguente link: http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/Categorie.aspx
Il Canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato (indicato nel libretto di iscrizione); conseguentemente, chi detiene più apparecchi in sedi diverse dovrà stipulare un canone per ciascuna di esse (ad esempio la catene alberghiere o filiali della banca). Il canone inoltre è strettamente personale, ed ogni cessione di apparecchi andrà comunicata alla RAI al fine di disdire il canone.