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Dopo aver usufruito per anni di regimi estremamente agevolati, il mondo delle energie rinnovabili si trova ora nel mirino dell’esecutivo che con molteplici provvedimenti, ha ridotto l’incentivazione riconosciuta a queste tipologie di investimento.
Il Governo è intervenuto su questo argomento con diversi decreti che hanno reso ancor più complessa una situazione normativa già quasi incomprensibile.
Con la presente circolare gli esperti di ConsulenzaAgricola.it intendono fare chiarezza sui provvedimenti attualmente in vigore o al vaglio dell’esecutivo che interessano un settore che negli ultimi anni è divenuto strategico per il nostro paese.
- “D.L. 145/2013” a giorni il decreto attuativo.
Il Ministero dello Sviluppo Economico in questi giorni sta mettendo a punto il decreto necessario per l’attuazione dell’art. 1 del D.L. 145/2013 (convertito nella Legge 9/2014) che prevede la rimodulazione degli incentivi per i produttori di energie rinnovabili.
La normativa che risale al dicembre 2013 ha creato dapprima un grande fermento fra gli operatori del settore, per poi essere dimenticata a seguito dei gravi ritardi nell’emanazione del necessario decreto attuativo.
Si ricorda che la disposizione in esame riguarda i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio; pertanto, sono esclusi gli impianti fotovoltaici.
Oltre al fotovoltaico sono esclusi tutti gli impianti il cui periodo di diritto agli incentivi termina entro il 31 dicembre 2014 e quelli rientranti nell’ambito dell’art. 1, comma 6, del Dl n. 145 del 2013 (con incentivi particolari).
La bozza del decreto attuativo impone ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili di scegliere fra due alternative:
1) mantenere l’attuale regime delle incentivazioni;
2) optare per l’allungamento della vita dell’impianto ma con la rimodulazione della tariffa.
Nella prima ipotesi gli operatori potranno continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo residuo in base all’originario contratto con il GSE, ma, al termine del periodo incentivato, l’impianto ed il sito in cui questo è ubicato, non potranno usufruire di altri incentivi per un periodo di 10 anni.
Diversamente, se si opterà per la rimodulazione della tariffa, scatterà una riduzione percentuale dell’incentivo definita per ogni tipologia di impianto, a fronte di un prolungamento di 7 anni del periodo di godimento del beneficio.
L’articolo 3 del provvedimento precisa inoltre le modalità con le quali dovranno essere presentate le richieste dell’estensione del periodo di incentivazione, con inoltro al Gse entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, secondo le modalità stabilite dal gestore stesso.
Il Gse comunicherà agli enti interessati che hanno rilasciato i titoli autorizzativi, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, l’elenco dei soggetti che richiederanno la rimodulazione.
- Il Decreto competitività e i tagli al fotovoltaico.
Come sopra già precisato la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica è esclusa dall’applicazione dell’art. 1, comma 3, del D.L. 145/2013, oggetto del decreto attuativo al vaglio del governo; tuttavia, non bisogna dimenticare che gli incentivi al fotovoltaico sono stati a loro volta fatti oggetto di un importante intervento del Governo con l’art. 26 del Decreto Competitivita’ (D.L. 24/06/2014).
Quest’ultima disposizione ha, infatti, stabilito che i titolari di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kw subiranno, dall’1.1.2015, una riduzione modulata in funzione del periodo residuo, con estensione del periodo di incentivazione a 24 anni. La predetta percentuale di riduzione, basata sugli anni che rimangono all’impianto per esaurire il periodo di 20 anni di incentivazione, è la seguente:
Periodo residuo in anni |
Percentuale di riduzione dell’incentivo |
12 |
25% |
13 |
24% |
14 |
22% |
15 |
21% |
16 |
20% |
17 |
19% |
18 |
18% |
Oltre 19 |
17% |
In alternativa è possibile optare al GSE entro il 30.11.2014 per la riduzione dell’8% dell’incentivo per la durata residua del periodo di incentivazione.