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Il comunicato stampa diffuso nella giornata di ieri da Equitalia ha ufficialmente stabilito le modalità e le scadenze per poter usufruire della c.d. rateizzazione-bis prevista dall’art. 11-bis del D.L. 66/2014.
Detto articolo offre a tutti i contribuenti che sono decaduti da una precedente rateizzazione (prima del 22 giugno 2013), la possibilità di richiedere un’ulteriore dilazione dei pagamenti, fino ad un massimo di 72 rate.
Questi soggetti dovranno presentare domanda entro il prossimo 31 luglio tramite il modello messo a punto da Equitalia.
La normativa in merito non richiede particolari condizioni, se non che il contribuente sia decaduto da una precedente rateizzazione alla data del 22 giugno 2013.
La dilazione è nata per far fronte alle esigenze di concedere nuove opportunità a tutti quei contribuenti che erano decaduti dai piani di rateizzazione prima della data di entrata in vigore del decreto del fare che ha ampliato il numero delle rate impagate che fanno scattare la decadenza, da due consecutive, a otto anche non consecutive.
Pertanto, viste le condizioni più favorevoli introdotte per i pagamenti rateali dalle disposizioni sopra citate, il legislatore ha ritenuto necessario offrire questa ulteriore opportunità a tutti i contribuenti che alla data di entrata in vigore del provvedimento erano incorsi in una causa di decadenza e che pertanto non potevano più beneficiare della rateizzazione.
Con la nuova domanda di rateizzazione, il contribuente non potrà richiedere ulteriori proroghe per le medesime cartelle, decadendo da tale beneficio in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
Ulteriore vantaggio di tale provvedimento è il fatto di poter limitare la domanda di rateizzazione alle sole vecchie cartelle oggetto di precedenti concessioni di dilazioni; se nel frattempo fossero giunte ulteriori partite debitorie, esse non dovranno essere inserite nelle richieste presentate usufruendo della proroga-bis, ma potranno formare oggetto di dilazione sulla base di nuove e più convenienti possibilità offerte al debitore.