Seleziona qualsiasi testo e clicca sull'icona per ascoltarlo!
Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Società semplici escluse dall'applicazione dell'articolo 67 del TUIR

Please publish modules in offcanvas position.

per chiarire meglio quale sia la corretta tassazione dei redditi derivanti dalla concessione in godimento di beni societari a società semplici, è intervenuta la corte di cassazione con una pronuncia che fornisce orientamenti cruciali sulle modalità di applicazione delle norme fiscali in contesti simili. il caso. nel caso al vaglio della cassazione, l’agenzia delle entrate aveva determinato un maggior reddito irpef in capo al contribuente, in relazione all'uso gratuito di un immobile di proprietà della società alfa s.r.l., riconducibile al contribuente stesso poiché deteneva partecipazioni in due società semplici (beta e gamma) considerate fittiziamente interposte. il contribuente presentava ricorso adducendo 5 motivi, tra cui la violazione dell'art. 67 comma 1 lett. h-ter del d.p.r. n. 917 del 1986, sostenendo che tale norma non si applica ai beni concessi in godimento da società semplici, poiché queste non svolgono attività d'impresa. l'agenzia delle entrate sosteneva, oltre alla violazione delle norme relative all'onere della prova e del ragionamento presuntivo, che l'immobile fosse rimasto sempre di proprietà della alfa s.r.l. e che l'affrancazione fosse solo apparente. sia in primo che in secondo grado i giudici hanno riconosciuto la legittimità delle operazioni societarie effettuate dal contribuente, ma hanno rilevato che era stato utilizzato gratuitamente un immobile di una società a lui riconducibile, rientrando quindi nelle previsioni dell'art. 67 comma 1 lett. h-ter tuir. la sentenza. la corte di cassazione, con la sentenza 17441 del 25/06/2024, accogliento il primo motivo del ricorso, ha stabilito che la disposizione dell'articolo 67, comma 1, lett. h-ter del testo unico delle imposte sui redditi (tuir), introdotto dall'art. 2, comma 36-terdecies, del d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011, non è applicabile agli immobili concessi in godimento ai soci di una società semplice. questo principio è stato confermato anche dalla circolare dell'agenzia delle entrate n. 24/e del 15 giugno 2012, che fornisce interpretazioni e chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 67, del tuir. questa disposizione del tuir riguarda la tassazione della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore. in particolare, la circolare stabilisce chi sono i soggetti destinatari di questa normativa, specificando che essa si applica a soggetti che ricevono in godimento beni dell'impresa nella loro sfera privata. sono inclusi i soci di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale, nonché i familiari dell'imprenditore individuale residente nel territorio dello stato. la circolare enfatizza anche la necessità di evitare l'aggiramento della normativa, indicando che dovrebbero essere considerati destinatari della disposizione anche i soci o i loro familiari che ricevono in godimento beni da società controllate o collegate, conformemente alle disposizioni dell'art. 2359 del codice civile. tuttavia, la circolare esclude esplicitamente dall'applicazione di questa normativa le società semplici, specificando che esse non rientrano tra i soggetti che svolgono attività commerciale ai sensi della legge. pertanto, i beni concessi in godimento ai soci di una società semplice non sono soggetti alla tassazione secondo l'articolo 67, comma 1, lett. h-ter del tuir. conclusioni. questa pronuncia è degna di essere segnalata in quanto rappresenta uno dei pochi interventi della giurisprudenza sulla specifica normativa in esame. questa normativa impone all'utilizzatore un beneficio aggiuntivo o "fringe benefit" particolare legato all'utilizzo di beni aziendali che sono intestati a entità correlate. la peculiarità di questa disposizione risiede nel fatto che si applica esclusivamente ai beni dell'impresa, circoscrivendo così chiaramente l'ambito di applicazione sia per coloro che utilizzano tali beni sia per coloro che li concedono. redazione ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale