Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, con la sentenza 88/1/14, ha riconosciuto la legittimità dell’ipoteca iscritta da Equitalia sugli immobili, anche se inseriti nel fondo patrimoniale, se il debitore non dimostra che il debito è sorto per scopi estranei ai bisogni familiari o che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza.
Il contenzioso trae origine dal ricorso proposto dal contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia su beni inseriti in fondo patrimoniale.
L’iscrizione riguardava una procedura di esecuzione coattiva di crediti richiesti tramite una cartella esattoriale.
Il contribuente contestava la falsa applicazione dell’art. 170 del c.c., in quanto il conferimento in un fondo patrimoniale è avvenuto prima dell’iscrizione ipotecaria e, pertanto, i beni non potevano essere aggrediti per soddisfare i crediti estranei alle esigenze familiari. In primo grado, la CTP ha accolto il ricorso del contribuente.
L’Ufficio proponeva l’appello in CTR sostenendo che l’art. 170 del c.c. costituisce una deroga al principio della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. e, di conseguenza, non può essere oggetto di interpretazione analogica, ma, contrariamente, deve essere inteso in senso restrittivo.
Infatti, stando al prevalente orientamento della giurisprudenza, nei bisogni familiari, devono essere comprese anche le esigenze volte al mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzante da interessi meramente speculativi (sentenza n. 15862/2009 Corte di Cassazione).
I Giudici del riesame, in accordo con le argomentazioni della Cassazione (sentenza 5385/2013), ha accolto l’appello dell’Ufficio.
In particolare, la sentenza della CTR ha seguito l’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione, in base al quale “l’art. 170 Cod.Civ., nel regolare in generale, facendo riferimento alla finalità per cui è stato contratto il debito ed alla conoscenza di tale finalità quando essa non sia stata il soddisfacimento di bisogni della famiglia, i limiti entro i quali un titolo formatosi a carico del coniuge(o del terzo) che ha costituito il fondo patrimoniale conferendovi il bene, per debiti da lui contratti, può giustificare l’esecuzione sul bene stesso, individua anche le condizioni alle quali il titolo relativo al debito può giustificare l’iscrizione di un’ipoteca non volontaria e, quindi, anche di cui all’art. 77 D.P.R. 602/1973. Ne consegue che l’esattore può iscrivere tale ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo che li hanno conferiti nel fondo, qualora il debito del coniuge o del terzo sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari e, quando ancorché sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni, il titolare del credito per cui l’esattore procede alla riscossione non conosceva tale estraneità. Viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca su detti beni e l’eventuale iscrizione è illegittima se il creditore conoscenza tale estraneità”.
Alla luce di ciò, per far si che il coniuge o il terzo possano agire contro il creditore, al fine di chiedere l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, devono allegare e provare che il debito per cui è stata iscritta l’ipoteca sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia o che il creditore era a conoscenza di tale condizione.
Nel caso in analisi, il contribuente non ha dimostrato che il debito per il quale è stata iscritta ipoteca da parte di Equitalia non fosse stato contratto per soddisfare i bisogni familiari, né che il creditore fosse a conoscenza di questa circostanza e, pertanto, l’ipoteca sul bene inserito nel fondo patrimoniale è stata riconosciuta legittima.