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pacchetto-ortofloro-plus Secondo la Cassazione il contratto di affitto di fondo rustico "intercalare" concretizza una ipotesi di decadenza dalle agevolazioni PPC

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con la sentenza n. 6688 del 28 marzo 2014la corte di cassazione si è espressa nuovamente in merito all’interpretazione delle disposizioni che stabiliscono la decadenza dalle agevolazioni ppc nel caso in cui l’acquirente alieni volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessi di coltivarlo direttamente, prima del decorso di 5 anni dall’acquisto. il caso all’esame dei giudici di legittimità nasce da un avviso di liquidazione con cui l’agenzia contestava la decadenza dalle agevolazioni ppc all’acquirente che, nel quinquennio oggetto di osservazione, aveva concesso il terreno in affitto tramite un contratto di affitto di fondo rustico “intercalare”. si ricorda che per “contratto intercalare” si intende quella fattispecie contrattuale con cui il proprietario, negli intervalli di tempo della sua attività produttiva dedicata a determinate colture, concede ad altri il godimento dei terreni lasciati liberi. la corte di cassazione, con la citata sentenza, ha accolto la pretesa dell’agenzia, affermando che dal punto di vista fiscale, il contratto agrario “intercalare” determina la cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario e, conseguentemente, concretizza una ipotesi di decadenza dalle agevolazioni ppc. l’interpretazione dei giudici di legittimità non appare condivisibile, infatti con la stipula di un “contratto intercalare” non si verifica una vera e propria cessazione della coltivazione. infatti, per il periodo di affittanza il terreno sarebbe stato comunque incolto, visto che la natura del contratto fa si che il terreno sia concesso in godimento a terzi dal momento dell’ultimo racconto a quello della nuova semina o piantagione. a nostro avviso l’interpretazione della suprema corte potrebbe trovare giustificazione nell’eccessiva durata dell’affitto (otto mesi) che dimostrerebbe che in realtà le parti non intendevano stipulare effettivamente un contratto “intercalare”, ma bensì un contratto di affitto ordinario. ©riproduzione riservata
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