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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Rivalutazione terreni e partecipazioni: proroga al 30 novembre 2024

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la legge n. 448/2001 ha introdotto la possibilità di rideterminare, aggiornandolo, il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, al fine di conseguire una minore plusvalenza tassabile all’atto della loro cessione: in luogo del costo o del valore di acquisto iniziale, infatti, può essere preso a riferimento il valore attribuito al bene da una perizia giurata di stima. tale agevolazione è stata oggetto di reiterate proroghe. da ultimo, l’art. 1, commi 52 e 53, legge n. 213/2023, c.d. “legge di bilancio 2024”, ha disposto la riapertura dei termini per effettuare la rivalutazione del costo di acquisto di:. terreni agricoli e edificabili, posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;. partecipazioni, anche negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;. alla data del 1° gennaio 2024, non in regime di impresa, da:. persone fisiche;. società semplici e associazioni professionali;. enti non commerciali;. soggetti non residenti senza stabile organizzazione in italia. il termine per redigere e asseverare la perizia di stima dei terreni e delle partecipazioni, nonché per procedere al versamento, unica soluzione o prima rata (di tre), dell’imposta sostitutiva, fissata nella misura del 16%, è scaduto lo scorso 30 giugno 2024. la disciplina dell’agevolazione prevede che i contribuenti che si sono avvalsi di una delle precedenti opportunità di rivalutazione, possano considerare in detrazione dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione le somme già versate a suo tempo. in alternativa è comunque possibile versare l’intera imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione, sulla base del valore risultante dalla nuova perizia, per poi richiedere, entro quarantotto mesi, il rimborso di quanto versato in precedenza. in tale ultima ipotesi, tuttavia, occorre considerare che l’importo chiesto a rimborso non può essere superiore all’importo dovuto a titolo d’imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione (l’eccedenza non è rimborsabile ed è quindi definitivamente persa). nell’ambito del c.d. “decreto omnibus”, approvato dal consiglio dei ministri lo scorso 7 agosto 2024 (d.l. 113/2024, art. 7, comma 3), è stato prorogato, dal 30 giugno al 30 novembre 2024, il termine per:. redigere la perizia di stima del valore del bene oggetto di rivalutazione;. versare l’imposta sostitutiva del 16%, unica soluzione o prima rata di tre, calcolata sul valore rivalutato come risultante dalla perizia (in caso di pagamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo). le rate successive alla prima devono essere versate entro il 30 novembre 2025 e il 30 novembre 2026. di conseguenza, i contribuenti che entro lo scorso 30 giugno non sono riusciti a completare gli adempimenti richiesti, dispongono ora del nuovo maggior termine del 30 novembre 2024 per l’accesso all’agevolazione. redazione ©riproduzione riservata
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