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pacchetto-ortofloro-plus Profili di illegittimità del taglio agli incentivi sul fotovoltaico

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il governo britannico dovrà risarcire alcune società operatrici nel settore del fotovoltaico a seguito dei danni provocati dal taglio degli incentivi effettuato senza dare un adeguato preavviso. è quanto stabilito dalla corte suprema del paese anglosassone che ha accolto il ricorso promosso da 14 società operanti nel fotovoltaico, a seguito del taglio degli incentivi di circa il 50% effettuato con un preavviso di sole sei settimane. questo è già il secondo verdetto che accoglie le pretese degli operatori di questo settore. infatti, già nel 2012 la corte suprema aveva sancito l’illegittimità dei tagli agli incentivi. tali pronunciamenti dovrebbero far riflettere il nostro governo che con l’art. 26 del d.l. 91/2014 ha previsto tagli retroattivi agli incentivi per la produzione di energia. il decreto, cosiddetto “spalma incentivi”, non è ancora stato convertito in legge, quindi è auspicabile che in sede di conversione vengano effettuate modifiche, così da evitare un numero spropositato di ricorsi, con i relativi risarcimenti a carico dello stato. infatti, come già espresso dal presidente emerito della corte costituzionale, il citato provvedimento sembra violare palesemente i principi costituzionali in materia di retroattività e di tutela dell’affidamento, nonché gli obblighi internazionali derivanti dal trattato sulla carta europea dell’energia. in particolare, le disposizioni contenute nell’art. 26, sembrerebbero contrastare l’art. 10 del trattato che sancisce il principio del giusto ed equo trattamento, finalizzato a tutelare gli investitorida repentini e inattesi cambiamenti delle condizioni sulla base delle quali gli investimenti sono stati effettuati. inoltre, vi sarebbe anche la violazione dell’articolo 13, volto a proteggere gli investitori da un’espropriazione da parte di uno degli stati contraenti; espropriazione che“non deve necessariamente implicare uno spossessamento fisico, ma ben può consistere in undeterioramento della redditività economicae del valore di un investimentocausato da un intervento statale” (pronuncia del 27 agosto 2008 del centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti). in sostanza, la normativa, così come formulata, appare estremamente penalizzante per gli operatori del settore ed in contrasto con i più basilari principi posti alla base dell’ordinamento italiano ed europeo. pertanto, al fine di evitare un inutile ed ingente contenzioso che potrebbe gravare pesantemente sulle casse dello stato, auspichiamo che all’art. 26 del d.l. 91/2014 vengano apportate le dovute modifiche in sede di conversione. ©riproduzione riservata
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