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Con la sentenza n. 15629, depositata lo scorso 9 luglio, la Corte di Cassazione ha stabilito che la cessione del rudere non va tassata anche se ubicato su un'area edificabile.
Il principio è di estrema importanza, poiché conferma un orientamento che si sta consolidando fra i giudici di legittimità e che si fonda sull'applicazione tassativa della normativa. Infatti, l'art. 67 comma 1, lett. b) del TUIR è molto chiaro nel considerare plusvalente solo la vendita di aree edificabili e, pertanto, l’esistenza di un fabbricato esclude l'applicabilità della norma.
Il contenzioso è sorto a seguito dell’emissione di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate rettificava la dichiarazione dei redditi di un contribuente e accertava una plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile di civile abitazione.
L’Ufficio individuava come reale oggetto della compravendita l’area su cui insisteva il terreno, in quanto ritenuta particolarmente appetibile per la sua elevata edificabilità.
Il contribuente ricorreva in Commissione Tributaria, sostenendo che la compravendita non aveva ad oggetto un'area edificabile, ma un fabbricato, e, pertanto, considerava illegittima la pretesa dell'Agenzia.
In primo ed in secondo grado i giudici accoglievano le pretese dell’Ufficio, confermando la fondatezza dell’avviso.
Nello specifico, i giudici di appello evidenziavano che la parte venditrice aveva presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione del fabbricato esistente e per la successiva costruzione della parte acquirente, e che il giorno dopo la stipula dell’atto era stata volturata la concessione.
Il contribuente ha presentato ricorso in Cassazione, la quale ha riformulato completamente la pronuncia, annullando così la pretesa dell’ufficio.
Nella sentenza viene evidenziato che nell’art. 67, comma 1, lett. b) del Tuir sono incluse solamente le cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e non terreni già edificati. Pertanto, come già precisato con la sentenza n. 4150/2014, la mera iscrizione del fabbricato in catasto deve essere considerata come condizione sufficiente al fine di escludere da tassazione la compravendita.
I giudici di legittimità continuano, quindi, a confermare l’erroneità dell'interpretazione fornita dagli Uffici, ma appare comunque assurdo che il contribuente per vedere riconosciuti i propri diritti, abbia dovuto attendere tre gradi di giudizio.