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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Imposta di successione e donazione: ecco le modifiche introdotte con la riforma

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il decreto legislativo n. 139 del 2024, che è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 2 ottobre 2024, ha introdotto rilevanti aggiornamenti in materia di imposta di registro, successioni, donazioni, imposta di bollo e altri tributi indiretti, esclusa l'iva. questo intervento normativo rappresenta l’inizio di una riorganizzazione complessiva della disciplina inerente alle imposte indirette, rispondendo ai principi e alle linee guida delineati dalla legge delega per la riforma fiscale, con l'obiettivo di rendere il sistema tributario più organico ed efficiente. in breve il decreto legislativo introduce diverse modifiche significative. tra queste, all’art. 48, viene consentito alle banche di svincolare gli attivi del defunto per pagare imposte, prima della dichiarazione di successione, per eredi sotto i 26 anni. in materia di imposta di bollo, si prevede la possibilità di correggere errori nelle dichiarazioni. la razionalizzazione dell’imposta di registro coinvolge trasferimenti di aziende e diritti edificatori. inoltre, il decreto estende l’imposta sulle successioni ai trasferimenti da trust, chiarendo l’ambito territoriale. infine, l’esenzione fiscale per trasferimenti di aziende e azioni è subordinata a requisiti specifici, come il mantenimento del controllo per cinque anni. il testo definitivo riprende, quasi totalmente, il contenuto dello schema di decreto già approvato in esame preliminare il 9 aprile. sul punto si consiglia di leggere la circolare n. 314/2024: "la riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni: approvata la bozza del decreto delegato". vediamo quali sono le principali modifiche introdotte dal decreto in commento. svincolo degli attivi del de cuius caduti in successione. di particolare rilievo è la disposizione introdotta nel testo finale del decreto legislativo, riportata all’art. 48 del d.lgs. n. 346/1990, che consente alle banche e agli altri intermediari finanziari di procedere, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, allo svincolo degli attivi del defunto inclusi nella successione. questo è possibile nei limiti del valore necessario per permettere all'unico erede, di età non superiore ai 26 anni, e in presenza di beni immobili nell’asse ereditario, di pagare le imposte catastali, ipotecarie e di bollo. imposta di bollo. con riguardo all’imposta di bollo (d.p.r. n. 642/1972) all’art. 25 viene aggiunto il comma 3 bis che introduce la facoltà di integrare la dichiarazione dell’imposta di bollo utilizzando i modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. le integrazioni possono essere effettuate al fine di correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito. imposta di registro. n materia di imposta di registro, l’intervento normativo ha puntato a una razionalizzazione complessiva, riguardante diversi ambiti: gli atti di trasferimento di azienda o rami d’azienda, le divisioni ereditarie, i provvedimenti di condanna emessi dall’autorità giudiziaria, i contratti relativi al trasferimento di diritti edificatori e i contratti preliminari. inoltre, il testo definitivo del decreto stabilisce che, per le rendite costituite prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto, quando il tasso di interesse legale è pari o inferiore allo 0,1%, si dovranno applicare i coefficienti previsti dal prospetto allegato al decreto del mef del 21 dicembre 2015, per determinare la base imponibile delle rendite vitalizie, ai sensi dell’art. 46, comma 2, lettera c) del tur. tasse per i servizi catastali ipotecari e catastali e tributi speciali. in merito alle tasse relative ai servizi ipotecari e catastali, nonché ai tributi speciali per i servizi forniti dall’agenzia delle entrate, il decreto legislativo include delle tabelle esplicative. ciò conferma la volontà del legislatore, in linea con i principi e i criteri della legge delega per la riforma fiscale, di semplificare e razionalizzare la normativa sui tributi speciali. questi tributi sono dovuti per i diritti connessi al rilascio o all’accesso a documenti e certificati da parte dell'amministrazione finanziaria, così come per le tasse relative ai servizi ipotecari e catastali. le modifiche alla disciplina del trust. il decreto legislativo pone il trust in primo piano, stabilendo finalmente una sua regolamentazione chiara e organica a livello normativo. l’art. 1 del d.l. 139/2024 estende l’imposta sulle successioni e donazioni anche ai trasferimenti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione, oltre ai trasferimenti di beni e diritti a titolo di successione per causa di morte, donazione o gratuità. viene inoltre chiarito l'ambito territoriale di applicazione dell’imposta: se il disponente risiede in italia al momento della "separazione patrimoniale", l'imposta si applica su tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, mentre se il disponente risiede all'estero, l’imposta è limitata ai beni e diritti situati in italia. l’art. 4-bis del tus (d.lgs.346/1990), invece, rappresenta una vera e propria novità poiché introduce la possibilità, per il disponente del trust (o per il trustee in caso di trust testamentario) di optare per la corresponsione dell’imposta in via anticipata. sostanzialmente, l’imposta viene corrisposta al momento dell’apporto dei beni e diritti in trust, sia che tale apporto avvenga ad opera del disponente per atto inter vivos, sia nell’ipotesi in cui il trasferimento di beni in trust avvenga a seguito dell’apertura della successione di quest’ultimo. nel caso in cui venga esercitata tale opzione, si applicheranno le seguenti condizioni:. aliquote ordinarie dell'imposta sulle successioni e donazioni (4%, 6%, 8%);. franchigie previste (1 milione di euro, 100.000 euro). le aliquote e franchigie saranno calcolate sul valore complessivo dei beni e diritti trasferiti. qualora non sia possibile determinare "la categoria di beneficiario" al momento dell'apporto o dell'apertura della successione, l'applicazione dell'imposta seguirà criteri specifici. tale disposizione comporta dei benefici, ma ha anche delle implicazioni che non devono essere trascurate, infatti, se da un lato consente di fissare, in via definitiva, il momento impositivo (se la scelta venisse effettuata oggi si applicherebbero le aliquote e franchigie ad oggi vigenti), di contro, l’imposta versata volontariamente in sede di apporto non sarà restituita nei casi in cui non si realizzi il trasferimento dei beni e diritti a favore del beneficiario del trust. trasferimenti di aziende, quote e azioni. il legislatore ha poi introdotto, con la nuova formulazione dell’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990, specifiche previsioni in base alle quali l’esenzione fiscale dall’imposta sulle successioni e donazioni risulta subordinata al rispetto di uno dei seguenti requisiti:. alla prosecuzione dell’attività d’impresa;. al mantenimento della posizione di controllo;. alla titolarità della quota. pertanto, in caso di aziende o rami di esse, gli aventi causa devono, per soddisfare il presupposto temporale, proseguire l’esercizio dell’attività di impresa per almeno cinque anni dalla data del trasferimento. invece, in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera a), tuir, l’agevolazione si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. infine, in caso di trasferimento di “altre quote sociali” il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità delle quote per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. di particolare importanza è la decisione del legislatore di estendere l'agevolazione anche ai trasferimenti di quote societarie e azioni che permettano al beneficiario di consolidare il controllo già detenuto all'interno della società. questa posizione si discosta dall'interpretazione più restrittiva finora adottata dall'agenzia delle entrate, confermata anche nella recente risposta all’interpello n. 72 del 2024, che non prevedeva tali benefici per questo tipo di operazioni. redazione ©riproduzione riservata
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