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Vanni Fusconi
Centro Studi
pacchetto-ortofloro-plus Società in opzione con reddito eccedente determinato forfettariamente

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la revisioni dei redditi agrari operata dal decreto delegato, approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri lo scorso 30 aprile 2024, apporta rilevanti novità alla disciplina fiscale delle società agricole che optano per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 1093, della legge n. 296/2006. in breve ll decreto delegato del 30 aprile 2024 introduce novità fiscali per le società agricole che scelgono il reddito su base catastale (art. 1, comma 1093, legge n. 296/2006). estende l'applicabilità dell'art. 56 bis del tuir anche a srl, snc e sas, permettendo la determinazione forfettaria del reddito agricolo per attività oltre i limiti dell'art. 32 del tuir. include nuove disposizioni per la cessione di beni immateriali (carbon credit) e assicura maggiore coerenza alla disciplina delle società agricole, estendendo i regimi forfettari a queste società. la novità riguarda l’applicabilità dell’art. 56 bis del tuir che nella sua formulazione attuale è riservato alle società semplici e alle persone fisiche. la disposizione prevede la possibilità di determinare in misura forfettaria il reddito di impresa derivante dall’esercizio delle attività agricole oltre i limiti dell’art. 32 del tuir:. produzione di vegetali eccedenti il doppio della superficie agraria: il reddito agrario parametrato alla superficie eccedente concorre a determinare il reddito di impresa (art. 56 bis, comma 1);. manipolazione, trasformazione, valorizzazione, conservazione e commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività agricola principale con riferimento a beni che non sono inclusi nell’elenco di cui al decreto 13 febbraio 2015: il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di un coefficiente di redditività del 15 per cento (art. 56 bis, comma 2);. fornitura di servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola: il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento (art. 56 bis, comma 3). commercializzazione di prodotti della floricoltura acquistati da imprenditori florovivaistici nei limiti del 10% del volume d’affari: il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto un coefficiente di redditività del 5 per cento (art. 56 bis, comma 3 bis). nell’attuale formulazione il comma 4 dell’art. 56 bis stabilisce che i commi 1, 2 e 3[1] non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice. il decreto delegato prevede il superamento di tale limitazione ed estende l’applicabilità dei regimi forfettari anche alle srl, snc e sas che determinano i redditi ai sensi del comma 1093 della l. 296/2006. ne consegue che dall’entrata in vigore delle modifiche apportate dal decreto legislativo alla fiscalità agricola, l’opzione per il reddito agrario coinvolgerà anche tutte le attività contemplate nell’art. 56-bis. pertanto, si applicheranno automaticamente i relativi regimi forfettari, trattandosi di regimi naturali (salvo diversa opzione, esercitabile per ciascuno di essi). fra i regimi forfettari che saranno applicabili alle società in opzione vi rientreranno anche quelli previsti dallo stesso decreto delegato che modifica l’art. 56 bis del tuir. a seguito dell’entrata in vigore del decreto il primo comma della disposizione verrà completamente riscritto ma ne rimarrà intatto il contenuto sostanziale dando piena legittimazione anche alle produzioni di vegetali in fabbricati censiti al catasto. per cui, in caso di superamento dei limiti previsti dall’art. 32, comma 2, lettere b) (vegetali in serre non accatastate) e b-bis) (vegetali in fabbricati) anche per le società in opzione l’eccedenza diventerà reddito d’impresa determinato con riferimento al reddito agrario. per le serre non accatastate il reddito agrario da prendere in considerazione sarà quello relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste, mentre per la produzione all’interno dei fabbricati il reddito agrario sarà quello relativo alla superficie di riferimento. l’estensione alle società in opzione dei regimi forfettari di cui all’art. 56 bis consentirà anche l’applicazione del nuovo comma 3-ter che stabilisce che la cessione di beni immateriali (carbon credit) oltre i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lettera b-ter) del tuir, è assoggettata a tassazione come reddito d’impresa, ma con il criterio forfettario, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’iva il coefficiente di redditività del 25%. in buona sostanza, l’applicazione del regime forfettario alla cessione dei carbon credit si applica solo nell’ipotesi in cui vengano superati i limiti imposti dal nuovo art. 32, comma 2 lett. b ter) che, nella sua nuova formulazione, dispone che sono produttive di reddito agrario le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile. una volta entrata in vigore, la legge delega contribuirà a dare maggiore organicità e coerenza alla disciplina delle società agricole in opzione che grazie alla riformulazione del comma 4 dell’art. 56 bis del tuir potranno usufruire anche dei regimi fiscali forfettari fino ad oggi riservati alle aziende agricole e alle società semplici. [1] la disposizione richiama esclusivamente i commi 1, 2 e 3, ma la dottrina prevalente in un’ottica di interpretazione organica della norma ritiene che l’ipotesi di esclusione si applichi anche per quanto concerne il comma 3 bis dell’art. 56 bis del tuir. vanni fusconi, centro studi ©riproduzione riservata
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